Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22090 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22090 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIANOSI RICCARDO nato il 17/04/1967 a IMPERIA

avverso la sentenza del 18/10/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. L’imputato PIANOSI Riccardo propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la sentenza di condanna alla pena di mesi due di
arresto ed euro 1.500,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. b) C.d.S.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p. per manifesta
infondatezza dei motivi formulati. La sentenza è coerente con i principi più volte

bis cod. proc. pen. [in tema di diritto alla prova, quando una parte (nella specie, il P.M.)
rinuncia all’esame di un proprio testimone, le altre parti (nella specie, la difesa
dell’imputato) hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista
testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all’esercizio
dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod.proc.pen. (cfr. sez. 1 n. 13338 del
04/03/2015, Rv. 263095; sez. 3 n. 35372 del 23/05/2007, Rv. 237411)]; che avuto
riguardo alla rinnovazione dell’istruzione in appello [cui può ricorrersi solo quando il
giudice ritenga “di non poter decidere allo stato degli atti”, sussistendo tale impossibilità
unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando
l’incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali
incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza
(cfr. sez. 6 n. 20095 del 26/02/2013, Rv. 256228; sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014 Ud.
(dep. 15/04/2015), Rv. 263259; sez. 2 n. 19929 del 23/02/017, Rv. 270313].
Anche per quanto attiene alla idoneità dell’etilonnetro, si ribadisce che
l’indicazione in sede normativa del metodo scientifico per la rilevazione del tasso
alcolennico mediante il ricorso al cosiddetto alcoltest non introduce una prova legale, ma
si giustifica in relazione alla necessità di dotare il giudice di indici di valutazione
caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività ed arbitrarietà [cfr. sez. 4 n.
2195 del 10/12/2014 Ud. (dep. 16/01/2015), Rv. 261777], l’esito positivo dell’alcoltest
costituendo prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, essendo onere dell’imputato
fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori
di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione e non essendo sufficiente
la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione
dell’apparecchio [cfr. sez. 4 n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324 (in motivazione, la
Corte ha precisato che l’art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche
alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed
omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l’inutilizzabilità delle
prove acquisite); nello stesso senso cfr. anche n. 42084 del 04/10/2011, Rv. 251117].
Si rileva, inoltre, l’assoluta genericità della doglianza che attiene alla prova
documentale offerta dal P.M., che si sarebbe limitato a produrre il verbale degli
accertamenti, senza tuttavia produrre i risultati dell’alcoltest, laddove questi sono stati

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formulati da questa Corte sia con riferimento alla asserita violazione dell’art. 495 co. 4

trascritti nel verbale di accertamento, atto redatto da pubblico ufficiale, facente fede
fino a querela di falso, nonché la manifesta infondatezza dell’ultimo profilo, avendo la
Corte di merito congruamente motivato anche in ordine alla insussistenza dei
presupposti per riconoscere la speciale tenuità del fatto, risolvendosi le censure
articolate in ricorso in una semplice contestazione di quella valutazione, come tale non
sindacabile in questa sede di legittimità.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in

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