Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22088 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22088 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DINOIA PASQUALE N. IL 12/12/1967
avverso la sentenza n. 1795/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

36474/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari in data

17.12.2012, che confermava la sua condanna per delitto di resistenza, ricorre
per cassazione l’imputato Pasquale Dinoia a mezzo del difensore, enunciando

del diniego dell’esimente.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione (p. 3 sent. appello in particolare) non apparente ed immune dai vizi
di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art.
606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione
ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26.2.2014

motivo di erronea applicazione della legge penale e illogica motivazione sul punto

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