Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22088 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22088 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MEZZINA GIUSEPPE nato il 21/07/1974 a MOLFETTA

avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018

Mezzina Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stata
parzialmente riformata, con riduzione della pena, la pronuncia di condanna
emessa dal Tribunale di Bari in relazione al reato di cui all’art.707 cod. pen.
commesso in Polignano a Mare il 18 aprile 2015 (capo A), al reato di cui agli
artt.56,624,625 n.2 cod. pen. commesso in Polignano a Mare il 12 aprile 2015
(capo B), al reato di cui agli artt.56,624,625 n.2 cod. pen. commesso in
Polignano a Mare il 11 aprile 2015 (capo C), al reato di cui agli artt.624,625 n.2
cod. pen., commesso in Polignano a Mare il 4 marzo 2015 (capo D). Con recidiva
reiterata, specifica e infraquinquennale.
L’esponente deduce che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come furto
tentato in quanto l’attività dell’agente era rimasta sotto la diretta osservazione
della persona offesa, chiede l’applicazione dell’art.131 bis cod. pen. e la revoca
dell’obbligo di firma per tenuità del fatto commesso.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Si tratta di questione non proposta con l’appello. Secondo quanto affermato
da questa Suprema Corte, la regola ricavabile dal combinato disposto degli
artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dispone che non possano
essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a
meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Tale
regola trova il suo fondamento nella necessità di evitare che possa sempre
essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con
riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di
Appello, in quanto non devoluto con l’impugnazione (Sez.4, n.10611 del
4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.25663101). Dalla lettura di tali disposizioni
in combinato disposto con l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la
cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince
l’inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere,
sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con
riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv.
25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1,
n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo
di analoga istanza già sottoposta all’esame del giudice di appello, rigettata in
ragione dell’abitualità del comportamento delinquenziale dell’imputato e per la
misura della pena; con tale motivazione il ricorrente ha del tutto omesso di
confrontarsi.
L’istanza di revoca della misura cautelare risulta inammissibile in quanto
proposta oltre il termine previsto dall’art.311 cod.proc.pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore de Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018
Il Co. • •ere estensore

Motivi della decisione

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