Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22085 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22085 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PALMIERI PAUL MARCO nato il 29/07/1971 a FOGGIA
avverso la sentenza del 23/11/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 17/01/2018
Palmieri Paul Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata
la pronuncia di condanna del Tribunale di Foggia in relazione al reato di cui agli
artt.81, secondo comma, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. e art.9 legge n.1423/1956
commesso in Foggia il 5 gennaio 2010.
L’esponente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione
per il rigetto dell’istanza di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche
sulla base del comportamento processuale dell’imputato e della necessità di
adeguare la pena al fatto.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte
territoriale ha, infatti, richiamato l’entità dei fatti commessi ed i numerosi
precedenti penali dell’imputato a sostegno del diniego dell’istanza di prevalenza
delle circostanze attenuanti generiche.
E’ appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del
04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene
congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n.
9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio
della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito
di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo,
invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza (Sez.2,
n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018
Il Consi liere estensore
Serrao
Motivi della decisione