Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22085 del 06/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22085 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HEQIMI ELTON N. IL 19/10/1980
avverso la sentenza n. 136/2015 CORTE APPELLO di TORINO, del
07/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 06/05/2016

Ritenuto che la Corte di appello di Torino, con sentenza del 7 maggio
2015, ha confermato la condanna alla pena di giustizia inflitta a Heqimi Elton
all’esito di giudizio abbreviato dal Gip del Tribunale di Biella essendo quello
stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del dPR n.
309 del 1990;
che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il
prevenuto, deducendo quale unico motivo di impugnazione, sotto il profilo

riconosciuto il ricorrente meritevole delle circostanze attenuanti generiche,
hanno tuttavia ritenuto di non applicare la relativa diminuzione di pena nella
sua massima estensione possibile.
Considerato che il ricorso, per come proposto, è inammissibile;
che, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra
nella discrezionalità del giudice del merito, che è pertanto insuscettibile di
riesame in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici, la scelta
della entità della sanzione da irrogare in caso di pronunzia di condanna;
che nell’ambito di siffatta discrezionalità rientra anche la valutazione della
incidenza, una volta che le stesse siano state riconosciute in favore del
prevenuto, delle circostanze attenuanti in sede di determinazione della pena
in concreto;
che, in particolare, laddove la incidenza di esse sia stata calcolata in
misura che, ancorché non pari alla massima possibile, sia comunque sensibile
– per tale dovendosi intendere una misura che abbia comportato un
abbattimento della pena non minimale rispetto alla entità della pena base ma
almeno superiore ad un sesto di essa — l’onere motivazionale della sentenza
sul punto può ritenersi assolto anche tramite il semplice richiamo, anche solo
logico e non formalmente espresso, al criterio delle necessaria congruità ed
adeguatezza della pena;
che nel caso in questione la Corte subalpina ha applicato la diminuzione di
pena per le attenuanti generiche in misura prossima al massimo possibile, e
che la successiva precisazione secondo la quale non vi era spazio per ulteriori
riduzioni, sta chiaramente a significare che la pena irrogata doveva intendersi
congrua rispetto al caso;
che, pertanto, non è affatto ravvisabile il dedotto vizio di violazione di
legge, avendo la Corte fatto corretta e motivata applicazione della propria
discrezionalità in tema di dosimetria della pena;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la

della violazione di legge la circostanza che i giudici del merito, pur avendo

parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in € 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016
Il Consigliere stensore

spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle

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