Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22084 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22084 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIPA IONELA FLORENTINA nato il 26/10/1987

avverso la sentenza del 18/01/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;

Data Udienza: 17/01/2018

N. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall’imputata in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittole è
manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione
e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio,
profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che

perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
1.1. Va, poi, ribadito che, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art.

62-bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con
modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il
giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e
applicato i criteri di cui all’art.133 c.p. In tema di attenuanti generiche, infatti,
posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di
consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato,
della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non
codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso
responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data
per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi
ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo
l’affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata
di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa
stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale
emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la
mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361
del 19/10/1992, Gennuso, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 02/09/1999,
Guglielmi ed altri, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 201/06/2000, Occhipinti ed
altri, rv. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13/06/2011, Chiofalo ed altri, rv.
219891). In altri termini, dunque, va ribadito che l’obbligo di analitica
motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione
circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione
opposta (cfr. sez.2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, rv. 245241, e
sez.4, n. 43424 del 29/09/2015). Nella specie il Giudice del merito ha pure
motivato il diniego (v. pag. 2 della sentenza impugnata).
1.2. Giova, infine, rammentare che la valutazione dei vari elementi
rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del

ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche

giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui
all’art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo
quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve
senz’altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del
23/10/2015).

2. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della

2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di
duemila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/01/2018

Il Consisliere estens e
AntoniD Le nardo T

Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA