Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22083 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22083 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIANNOTTI MARCO nato il 13/09/1981 a CERIGNOLA
avverso la sentenza del 25/01/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;
Data Udienza: 17/01/2018
N. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine a quanto ascrittogli è
manifestamente infondato e quindi inammissibile.
2. Il ricorso si appalesa generico “per aspecificità”, atteso che il
territoriale a confutazione dei motivi di appello e con quelle già esposte dal
primo giudice. È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi non specifici che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e
ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della
necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (cfr. tra le tante
sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849; più recentemente sez. 3, n.
53127 del 29/11/2016). Va ribadito che è inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse
e ritenute, anche implicitamente, infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici (sez. 4, n. 18826 del
09/02/2012, Rv. 253849, cit.; sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep.1998,
Ahmetovic, Rv. 210157; sez. 4, n. 44139 del 27/10/2015).
3. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 2.000,00
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al versamento della somma di duemila euro
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2018
Il Consi
Antoni
e estensor
ricorrente non si confronta con le argomentazioni esposte dalla Corte