Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22082 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22082 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JGHAL RACHID N. IL 13/05/1980
avverso la sentenza n. 6728/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

36145/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di BOLOGNA che in

data 29.1.13 confermava la sua condanna per il delitto di
RACHID a mezzo del difensore, enunciando unico motivo di
violazione dell’art. 129 c.p.p..
2. Il ricorso è originariamente inammissibile.

L’imputato aveva proposto appello solo sul trattamento
sanzionatorio, ricevendo specifica risposta dalla Corte
distrettuale.
Con il ricorso propone una questione di diritto (interpretare
l’art. 385 c.p. ai sensi dell’art. 47 sexies legge 354/1975) che,
ed è notazione assorbente ad attestarne l’evidente
inammissibilità, poggia su una ricostruzione in fatto che non è
stata rappresentata, per la necessaria preliminare verifica di
merito, ai primo Giudici, come indispensabile non potendo questa
Corte di legittimità accedere agli atti per verificare la
ricostruzione proposta dalla difesa ricorrente.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014

evasione consumato il 6.5.2007, ricorre per cassazione JGHAL

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA