Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22082 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22082 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AQUINO DAVIDE nato il 11/02/1979 a CATANIA
avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 17/01/2018
OSSERVA
1. L’imputato D’AQUINO Davide propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata rideterminata la pena al medesimo inflitta per il reato di cui all’art.
648 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., per assoluta
dosimetria della pena), non avendo la parte svolto alcuna critica al ragionamento
contenuto nella sentenza impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell’atto
d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013),
Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv.
268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per
cassazione], con cui la Corte territoriale ha ritenuto congrua la sanzione individuata non
riconoscendo rilievo agli elementi allegati (confessione, che è stata ritenuta necessitata
dalle ineludibili emergenze processuali e tossicodipendenza).
3.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
genericità dei motivi (riguardanti il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la