Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22081 del 15/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22081 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MARTINO SALVATORE nato il 05/12/1959 a MELITO DI PORTO SALVO
nel procedimento a carico di quest’ultimo

avverso l’ordinanza del 16/01/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il di

ore

Data Udienza: 15/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale di Reggio Calabria ha
confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Reggio
Calabria in data 19 dicembre 2016 a carico dell’odierno ricorrente MARTINO Salvatore e avente
ad oggetto nove slot-machinese la somma di euro 1913,50 in esse contenute. La contestazione
riguardava il reato di truffa ai danni di ente pubblico e di violazione di sigilli.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato , articolando i seguenti motivi.
2.1. Omessa e insufficiente e illogica motivazione e violazione di legge con riferimento
19°Afferma il ricorrente che difetterebbeAiel caso di specie artifizi o raggiri che consentano di
far apparire come provato a l’acquisizione di un ingiusto profitto con altrui danno ) posto che il
software non era stato manomesso; gli apparecchi sequestrati non erano in alcun modo collegati
o collegabili alla rete Internet, peraltro non presente neache nel circolo all’interno del quale era
avvenuto il sequestro.
Conclude quindi il ricorrente che dovrebbe ritenersi che la violazione per come contestata
andrebbe valutata esclusivamente alla stregua di illecito amministrativo, ferma restando
l’ammissibilità del concorso del reato di gioco d’azzardo ove ne siano presenti gli elementi
strutturali.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
In relazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio, rimane irrilevante che
l’installazione o l’utilizzo in luoghi pubblici o aperti al pubblico di “slot-machine prive del
prescritto nulla osta integri la violazione amministrativa di cui all’art. 110, commi sesto lett. a)
e nono lett. d), R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e non il reato di gioco di azzardo previsto dall’art.
718 cod. pen quando si tratti di giochi che presentino anche elementi di abilità, consistenti nella

L

possibilità del giocatore (scegliere all’avvio o nel corso della partita la propria strategia tra le
opzioni proposte dal giocc (Sez. 3, Sentenza n. 6183 del 04/11/2014 – dep. 11/02/2015 – Rv.
263995).
Infatti, anche a ritenere sussistente nel caso di specie una violazione amministrativa, rimane
– ai sensi dello stesso comma sesto dell’art. 110 RD 773/1931 – il carattere necessario del
collegamento alla rete della AAMS, con la conseguenza che l’omesso collegamento viene a
integrare un artifizio per nascondere resenza degli apparecchi e relativi introiti.
Peraltro, la stessa contestata rimozione dei sigilli costituisce artifizio finalizzato alla
utilizzazione dei macchinari altrimenti impossibile.
2. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e,
per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
2.000,00
1

all’articolo 640 cod. pen.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in R\orna, il 15 gennaio 2018

(Vince zo Tuti

Il Presidente
( Matilde Cammino )

Il Consi iere estensore

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