Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22080 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22080 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCRIVANO FRANCESCO N. IL 13/12/1965
avverso la sentenza n. 4471/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/02/2014
5
36069/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo che in
data 14.5.2013 confermava la sua condanna per i delitti di
personalmente FRANCESCO SCRIVANO, enunciando unico motivo di vizi
della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, che
lamenta essere eccessiva.
2.
Il ricorso è originariamente inammissibile perché, a fronte
di specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti
oggetto dell’impugnazione, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando solo censure di fatto, precluse in
questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014
resistenza e lesioni personali, ricorre per cassazione