Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22080 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 22080 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di:
DI ROCCO Maria, nata a Popoli il 24-07-1984

SENTENZA A MOTIVAZIONE
SEMPLIFICATA

avverso la sentenza 13-01-2016 della Corte di appello dell’Aquila.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Fulvio Baldi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio perché il fatto non sussiste.
sentito il difensore dell’imputata – Avv. Eleonora Moscato del Foro di Roma- in sostituzione
dell’avv. Massimiliano Venta del Foro dell’Aquila- che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, la Corte di appello dell’Aquila ha
confermato la sentenza 04-11-2013 del Tribunale dell’Aquila limitatamente alla condanna
dell’odierno ricorrente per una fattispecie di truffa commessa il 24-12-2012.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato articolando i seguenti motivi.
2.1. Violazione degli articoli 192-546 cod. proc. pen. nonché motivazione manifestamente
illogica, contraddittoria, carente in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità.
La ricorrente afferma che l’assoluzione risulterebbe doverosa posto che nessuna prova
sarebbe emersa circa artifizi e raggiri posti in essere personalmente dalla DI ROCCO. La parte
offesa avrebbe infatti dichiarato che la donna più giovane, e quindi l’odierna ricorrente, nessun
contributo avrebbe fornito all’attività della donna più anziana. Non si spiegherebbe inoltre come
mai sia stata assolta colei che sarebbe accusata di aver svolto gli artifizi e raggiri e sia stata
condannata la donna che si sarebbe limitata a dare l’assegno.

Data Udienza: 20/04/2018

Inoltre eccepisce la insussistenza, nella stessa formulazione della querela, di alcun artifizio
o raggiro posto che la consegna dell’assegno non risulterebbe essere stata accompagnata da
alcuna garanzia sulla sua copertura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va preliminarmente rilevato come la Corte territoriale abbia fondato l’assoluzione della
coimputata in relazione all’incertezza della identificazione, mentre ha valutato congiuntamente
la condotta delle persone cui la parte offesa si riferiva e ha logicamente considerato che
l’emissione di un assegno scoperto da parte della ricorrente è elemento essenziale del contestato

delle norme in materia di concorso. Non sussiste quindi il profilo di contraddittorietà evocato dal
ricorrente.
Al contrario, risulta fondato il secondo evocato dalla difesa.
Infatti, nella stessa ricostruzione operata dal giudice di primo grado, risulta che l’assegno
sia stato accettato senza alcuna discussione senza che, nella stessa ricostruzione del giudice di
primo grado, sia stata minimamente accennato all’esistenza di alcuna garanzia o insistenza da
parte dei soggetti agenti. Va al proposito ricordato che integra il delitto di truffa la consegna in
pagamento, all’esito di una transazione commerciale, di un assegno di conto corrente bancario
postdatato, qualora vengano contestualmente fornite al prenditore rassicurazioni circa la
disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria (Sez. 2, Sentenza n. 33441 del
21/07/2015 Ud. (dep. 29/07/2015) Rv. 264236).
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non
sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Sentenza a motivazione semplificata
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018
Il Consigl re estensore

Il Presidente

reato di truffa. Una diversa interpretazione verrebbe essere una sorta di interpretatio abrogans

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