Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2208 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2208 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BOUJARA AZIZ N. IL 20/08/1981
avverso la sentenza n. 12346/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;
Data Udienza: 16/11/2012
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
•
1.11 Gup del Tribunale di Milano, con sentenza emessa il ) 01/ /2012, ex art.
444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di Boujara Aziz – imputato del reato
di cui all’art. 73 d.P.R. 09 Ottobre 1990 n. 309, come contestato in atti – la pena
di anni quattro di reclusione ed C 16.000,00 di multa.
2. L’ interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di
pena.
3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. IluaLIM
.
9r= – tenuto conto, peraltro, della peculiare
natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp – ha
congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi comprese:
la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per l’assoluzione nel
merito dell’imputato e la congrultà della pena, come concordata tra le parti ed
applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile N ricorso proposto da Boujara Aziz
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 16 Novembre 2012
Il Componente estensore
residente
motivazione, ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla congruità della