Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22079 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22079 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPECA CESARE nato il 09/10/1965 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

avverso l’ordinanza del 14/12/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. PIERO GAETA, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso, adottando i provvedimenti di cui all’art. 616 cod. proc.
pen.

I

Data Udienza: 12/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello dell’Aquila, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, SPECA CESARE, con ordinanza 14/12/2017 rigettava la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Teramo in data 9/4/2015, irrevocabile il 10/9/2015.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Speca Cesare, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti stretta-

att., cod. proc. pen.:
a. Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) per inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in relazione a quanto stabilito dagli artt. 175 e 127 co. proc. pen. e lett. e)
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta l’avvenuto rigetto dell’istanza di rimessione in termini
ai fini della proposizione del giudizio di impugnazione, senza fissare l’udienza in
camera di consiglio al fine di consentire l’instaurazione del contraddittorio da
parte del difensore.
Lo Speca invoca la presunzione “iuris tantum” di mancata conoscenza da
parte dell’imputato della pendenza del procedimento, prevista dall’art. 175
comma 2 cod. proc. pen., che impone al giudice l’onere di reperire un’eventuale
prova positiva di effettiva conoscenza del provvedimento di condanna. La mera
regolarità formale della notifica eseguita ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen.,
presso il difensore di ufficio, non potrebbe considerarsi dimostrativa della conoscenza del giudizio o rivelatrice della volontà di non impugnare la sentenza contumaciale. Pertanto la mancata fissazione dell’udienza avrebbe impedito al ricorrente di dimostrare come, ogni qual volta era stata disposta la sua traduzione
per il procedimento per il quale era poi intervenuta interveniva la sentenza di
condanna, egli avesse rinunciato esclusivamente a presenziare ma non al fatto di
essere contumace nel giudizio.
b. Violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) per inosservanza delle norme
processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in relazione a quanto stabilito dagli artt. 420 e 420 bis cod. proc. pen. e
lett. e) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta l’illogicità della motivazione in quanto avrebbe trasformato la rinuncia a comparire in udienza, fatto salvo il diritto a rimanere contumace espressamente menzionato nella rinuncia stessa, in un’automatica dichiarazione di assenza.

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mente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp.

L’imputato sarebbe stato qualificato, in tutti i verbali di udienza, contumace
e la dichiarata contumacia non sarebbe mai stata revocata.
La disciplina applicabile al caso di specie sarebbe quella previgente alla novella del 2014, che prevede due garanzie a favore dell’imputato contumace, nel
caso di incolpevole conoscenza del procedimento celebrato a suo carico, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o il diritto di chiedere la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per incolpevole mancata conoscenza dell’atto
introduttivo del giudizio di primo grado.

trattandosi di imputato contumace, lo stesso aveva diritto alla formale notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con conseguente
rimessione in termini ai fini della proposizione dell’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso
va rigettato.

2. Risulta infondato, in primis, il profilo di doglianza con cui si assume esserci stato un error in procedendo per avere la Corte territoriale provveduto con
ordinanza de plano, inaudita altera parte.
Sul punto, invero, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità non è
sempre stata univoca. Vi sono state, infatti, alcune pronunce (Sez. 2, n. 40750
del 2/10/2009, Green, Rv. 234137; conf. Sez. 1, n. 18525 del 10/5/2006,
Gueye, Rv. 234137) secondo cui, in tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, il decreto di inammissibilità potrebbe essere
emesso “de plano”, in assenza di contraddittorio, solo nelle ipotesi espressamente richiamate dall’art. 666 cod. proc. pen., comma 2, di manifesta infondatezza
dell’istanza, ossia di difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo
come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, ma direttamente imposti dalla legge, oppure di mera riproposizione di richiesta già rigettata. Ogni
qualvolta, invece, si pongano problemi di valutazione che impongono l’uso di criteri interpretativi in relazione al “theme probandum”, dovrebbe, secondo tale linea interpretativa, essere data all’istante la possibilità di instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale previsto – sul modello di quello tipico
ex art. 127 cod. proc. pen. – dall’art. 666 cod. proc. pen., comma 3 e ss.. Dunque, com’è stato ribadito anche di recente, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza potrebbe essere emesso “de plano”, ai sensi dell’art. 666 cod.
proc. pen., comma 2, soltanto quando essa sia riscontrabile per difetto delle

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La corte di appello nell’impugnata ordinanza non avrebbe tenuto conto che

condizioni di legge e, cioè, per vizio di legittimità e non per ragioni di merito
(sez. 1, n. 6558 del 10.1.2013, Piccinno, rv. 254887).
Il Collegio, ritiene, tuttavia, di aderire all’orientamento, che rimane maggioritario e che si colloca nel solco del dictum delle Sezioni Unite De Pascalis del
2006, secondo cui nel procedimento per la restituzione in termini, sulla relativa
istanza, il giudice competente provvede “de plano”, a meno che non sia in corso
un procedimento principale con rito camerale, nel qual caso sulla predetta istanza decide nelle medesime forme (così Sez. Un. n. 14991 dell’11/4/2006, De Pa-

no” si giustifica per la mancanza di un espresso richiamo nell’art. 175 cod. proc.
pen., comma 4, alle forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen.; conf. sez. 1, n.
19174 del 6.2.2008, Assinnata, rv. 240237; sez. 5, n. 13290 del 10.2.2011, Nikolic, rv. 249955; sez. 6, n. 18240 del 16.4.2013, Ambrosino, rv. 255139; Sez.
3, n. 2930 del 17/12/2014 dep. il 2015, Currò, Rv. 263176).
Nel caso che ci occupa, correttamente, dunque, a fronte del ricorso con cui
lo Speca chiedeva la restituzione nel termine per proporre opposizione alla sentenza del Tribunale di Teramo del 9/4/2015 irrev. il 10/9/2015 di cui lo stesso
dichiarava di non avere mai avuto conoscenza, ha provveduto con ordinanza de

plano.

3. Nel merito, la Corte aquilana, con motivazione priva di aporie logiche e
corretta in punto di diritto, ha chiaramente e correttamente spiegato che
l’imputato, in primo grado era detenuto per altra causa e rinunziante a comparire, quindi assente e non contumace.
Come già chiarito da questa Corte di legittimità la condizione dell’imputato
detenuto per altra causa che abbia dichiarato di rinunciare a comparire non è assimilabile a quella del contumace e, pertanto, allo stesso non è dovuta la notifica
dell’estratto contumaciale della sentenza. E in presenza di una dichiarazione di
rinuncia, la conoscenza della nuova udienza deriva dall’avviso verbalizzato, in
quanto l’imputato detenuto che rinuncia a comparire deve considerarsi presente
e gli effetti di detta rinuncia, manifestata con espressa dichiarazione, permangono fino a che l’interessato non revochi il consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza (così Sez. 7, n. 9461 del 25/11/2014 dep. il 2015, Sibilio,
Rv. 262853; conf. Sez. 1, n. 8002 del 18 luglio 1995, Giuffrida ed altri).
Nel caso in esame, nei vari verbali di udienza (12/2/2014 “assente per rinuncia”- 28/5/2014 “rinunciante” – 18/7/2014 “rinunciante”- 30/10/2014 “detenuto per altra causa rinunciante”- 15/1/2015 “detenuto per altra causa assente”
e 5/2/2015 “assente rinunciante”) viene dato atto che lo Speca, detenuto per al-

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scalis, Rv. 233418, che hanno precisato in motivazione che la procedura “de pla-

tra causa, è rinunciante a comparire, pertanto allo stesso viene attribuita la
posizione giuridica di assente e non di contumace.
Come correttamente spiegato dalla Corte di appello di L’Aquila lo stesso non
aveva diritto alla notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna
pronunciata in suo danno, in quanto l’art. 548, comma 3 cod. proc. pen. si applica solo all’imputato contumace, non a quello che è rimasto volontariamente assente nel processo. Né alcun effetto, evidentemente, poteva essere attribuito alla
richiesta dello Speca di essere “giudicato in contumacia”, formulate contestual-

Come ricorda il PG, questa Corte ha costantemente, e senza eccezioni, ribadito che “all’imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza ed essa,
laddove venga effettuata, non produce alcun effetto sulla decorrenza del termine
per impugnare” (Sez. 3 n. 4855 del 29/11/2012 dep il 2013, Rhaiouarii, Rv.
254427), proprio in quanto” la condizione dell’imputato detenuto per altra causa
che abbia dichiarato di rinunciare a comparire non è assimilabile a quella dell’imputato contumace (e, pertanto, allo stesso non è dovuta la notifica dell’estratto
contumaciale di sentenza: Sez. 1, n. 16919 del 9/01/2009, Rv. 243543).
Il ricorrente prescinde da tale tematica sostenendo erroneamente che
l’imputato rivestisse contemporaneamente la posizione di contumace nonostante
la resa dichiarazione di rinuncia a comparire, che ne determinava la posizione di
assente, incompatibile con la dichiarazione di contumacia

4. Corretto, appare, pertanto, che la Corte aquilana abbia rigettato la richiesta in quanto il ricorrente altro non aveva evidenziato se non che non gli fosse
stato notificato l’estratto contumaciale, che, come visto, non gli era dovuto, non
accompagnando tale affermazione dall’indicazione delle ragioni di tale mancata
conoscenza, il che è insufficiente a vincere la presunzione, sebbene non assoluta,
di conoscenza dei provvedimento al fine di ottenere la restituzione nel termine
per l’impugnazione.
Il provvedimento impugnato si colloca correttamente nell’alveo dell’ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale circa i presupposti per il rimedio
straordinario invocato dallo Speca.
Al riguardo questa Corte ha già osservato (Sez. 1, n. 32984 del 15/06/2010,
Condello, rv. 248008; Sez. 1, n. 20862 del 30/3/2010, Matrone, rv. 247203;
sez. 2, n. 43452 del 3/7/2013, Baloc, rv. 256822; Sez. 6, n. 5169 del
16/01/2014, Najimi, rv. 258775) che l’art. 175 cod. proc. pen., comma 2, come
sostituito dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla L.
22 aprile 2005, n. 60, riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare “salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del

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mente alle sue rinunce a comparire.

procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione”. La formulazione testuale
della norma esclude il rimedio previsto se risulti la conoscenza del procedimento,
ovvero del provvedimento e la volontaria rinunzia riferibile alla partecipazione al
primo, all’impugnazione del secondo.
Ne discende che la mancanza di conoscenza del procedimento accompagnata da mancata volontaria rinunzia a comparire e la mancata conoscenza del
provvedimento, accompagnata da mancanza di volontaria rinunzia a impugnare,

ottenere la restituzione in termini, sicché, difettando una delle due, deve essere
negata la possibilità del giudizio d’impugnazione. Sez. 1, n. 57650 del
29/9/2017, Bartolelli, Rv. 271913).
Tale conclusione – come rileva condivisibilmente la sopra richiamata e recente Sez. 1 n. 57650/2017 resta avvalorata anche dalla giurisprudenza della
Corte EDU, che offre i criteri interpretativi della disciplina emanata dal legislatore
italiano per armonizzare il sistema giuridico interno ed il giudizio contumaciale ai
canoni del giusto processo (Colozza c. Italia, sentenza del 12/2/1985, 27; F.C.B.
c. Italia, del 28/8/1991, 33; T. c. Italia, del 12/10/1992, 26).

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Per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire e ad im-

\ pugnaregè necessario ovviamente verificare se l’imputato abbia avuto conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma dell’esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell’accusa sulla quale era
chiamato a difendersi in giudizio. Ed occorre che tale conoscenza sia stata effettiva, nel senso che il destinatario deve avere ricevuto sicura notizia del processo,
fornitagli mediante un atto giuridico rispondente a precise condizioni formali e
sostanziali, idonee a consentirgli l’esercizio concreto dei suoi diritti.
Se tale condizione, come nel caso che ci occupa, è provata, chi abbia scelto
di non comparire e che il processo si sia celebrato in sua assenza non può poi
dolersi di non essere stato posto a conoscenza del suo esito, in quanto era pienamente rappresentato, in quanto assente dal suo difensore.
Peraltro, questa Corte di legittimità ha chiarito che identica situazione si pone per l’imputato resosi irreperibile o latitante, che non può dolersi del fatto di
non avere conosciuto la sentenza che lo ha condannato, in quanto tale condizione, liberamente scelta, con la sottrazione al procedimento penale ed al contatto
con l’autorità giudiziaria lo ha posto volontariamente nella situazione di ignorarne
l’esito conclusivo (Sez. 5, 14889/2010 Rv. 246866).

5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle
spese processuali.
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costituiscono condizioni che devono sussistere entrambe in via cumulativa per

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2018
Il Presidente
trizja Picciai

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Il Co igliere est sore

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