Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22078 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22078 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IMPERIALE LUCIANO N. IL 14/03/1968
avverso la sentenza n. 1133/2012 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 17/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/02/2014
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36023/13 RG
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA in data
17.9.2012, che confermava la sua condanna per reati ex artt. 81 c.p. e 73.5 DPR
del difensore fiduciario avv. G. DE MARCO, enunciando motivo di ‘insufficienza’ e
contraddittorietà della motivazione.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo prospetta
deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per
l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica
è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso:
Sez. 6, sent. 20377 dell’11.3-14.5.2009
e
Sez.6, sent. 22445 dell’8 –
28.5.2009).
L’originaria inammissibilità del ricorso e la permanente legalità della pena in
concreto applicata (compatibile ai diversi limiti edittali) rendono non rilevanti nel
caso concreto le sopravvenute legge n. 10/204 e sentenza della Corte
costituzionale n. 32/2014, anche per quanto riguarda la prescrizione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014
309/90 (eroina) ricorre per cassazione l’imputato LUCIANO IMPERIALE a mezzo