Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22077 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22077 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
WAHID HICHAM N. IL 01/01/1982
avverso la sentenza n. 764/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

36022/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di GENOVA che in data
16.5.2013 confermava la sua condanna per i delitti ex artt. 110 c.p., 73.5

cassazione a mezzo del difensore WAHID HICHAM, enunciando tre motivi di
vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei due reati ed alla
quantificazione della pena.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto dell’impugnazione
(paragrafi 5 e 6), i motivi sono diversi da quelli consentiti, prospettando solo
censure di fatto (significativo il ripetuto ricorso al concetto di
‘verosimiglianza’), precluse in questa sede di legittimità.
L’originaria inammissibilità del ricorso e la permanente legalità della pena in
concreto applicata (compatibile ai diversi limiti edittali) rendono non rilevanti nel
caso concreto le sopravvenute legge n. 10/204 e sentenza della Corte
costituzionale n. 32/2014, anche per quanto riguarda la prescrizione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014

dPR 309/90 (COCAINA), 337 c.p. consumati il 9.8.2012, ricorre per

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