Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22077 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22077 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BARONE SALVATORE nato il 08/08/1951 a PALERMO

avverso l’ordinanza del 25/10/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. PAOLO CANEVELLI, che ha chiesto rigettarsi il
ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
lette le conclusioni dell’Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero
dell’Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in
subordine, rigettarsi il ricorso, con condanna alle spese.

Data Udienza: 12/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con ordinanza del 25/10/2017 rigettava
la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc.
pen. dall’odierno ricorrente, Barone Salvatore, per l’arresto avvenuto in data

9/12/2013 in flagranza del resto di furto aggravato con scarcerazione, nel
giorno successivo, all’esito dell’udienza di convalida, in quanto, convalidatone
l’arresto, non veniva applicata alcuna misura cautelare non avendo ritenuto il GM
palermitano la sussistenza di esigenze cautelari.

ne, resa in data 24/9/2015 dal Tribunale di Palermo, irrevocabile in data
13/11/2015, per non aver commesso il fatto.

2. Avverso il sopra ricordato provvedimento di rigetto ha proposto ricorso
per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Barone Salvatore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen..
• Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli
artt. 314 e 315 cod. proc. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen.
Il ricorrente lamenta l’avvenuto rigetto dell’istanza di riparazione sulla scorta
di tre elementi: 1. La mera condotta del Barone di accompagnarsi sull’autobus di
linea con soggetti noti alle forze dell’ordine per la perpetrazione di furti; 2.
l’essersi intrattenuto all’esterno dell’autobus in compagnia degli stessi soggetti;
3. l’essersi allontanato repentinamente all’arrivo degli agenti operanti.
La corte di appello non avrebbe specificato né motivato sulle circostanze che
indurrebbero a ritenere il comportamento di tale gravità da essere in rapporto
causale con l’arresto.
Sostanzialmente il giudice della riparazione avrebbe, nel caso specifico, ipotizzato un condotta colposa sinergica alla detenzione cautelare piuttosto vaga nei
contorni fattuali e nei fondamenti probatori.
Nessuno degli elementi valorizzati consentirebbe, infatti, di ricavare con certezza un atteggiamento di colposa tolleranza o inerzia tale da ritenerlo ostativo
alla riparazione richiesta.
Di fatto non sarebbe possibile comprendere l’effettiva consistenza della condotta del Barone, dal momento che l’accompagnarsi all’interno di un autobus con
chiunque, sia pure gravato di precedenti, non potrà mai costituire un elemento
tale da valorizzare il sospetto o la congettura, così come anche l’improvviso allontanamento, interrompendo una discussione non pare elemento idoneo a sollevare sospetti.

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Il procedimento a carico del Barone si concludeva con sentenza di assoluzio-

Evidenzia il ricorrente che dal verbale di arresto emerge che le forze
dell’ordine piombarono sui sospettati, contraddicendo la motivazione che giustificherebbe l’arresto del Barone con un allontanamento repentino.
Pertanto il giudice della riparazione avrebbe valorizzato dei comportamenti
del ricorrente che singolarmente valutati non legittimerebbero alcun tipo di sospetto tale da avvalorare un arresto in flagranza.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata.

611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
In data

27/3/2018

ha rassegnato le proprie conclusioni il Ministero

dell’Economia e delle Finanze per mezzo dell’Avvocature Generala dello Stato che
ha chiesto dichiararsi inammissibile, ovvero rigettarsi il ricorso, con conseguente
condanna alle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il
proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la
cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità
del provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto della congruità e logicità
della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del
combinato disposto di cui all’articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da
ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell’articolo 315
cod. proc. pen.
Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che !a Corte di Cassazione
giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta
prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l’art. 646, comma terzo cod.
proc. pen. (al quale rinvia l’art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce
semplicemente che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall’art. 606 cod.
proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, sez. 4, n. 542
del 21.4.1994, Bollato, rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato
inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col

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3. Il P.G. presso questa Corte in data 24/1/2018 ha rassegnato ex art.

quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della
decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).

3. Le doglianze proposte nell’interesse del ricorrente sono infondate.
La Corte d’Appello di Palermo motiva in maniera ampia e circostanziata sui
motivi del rigetto.
L’art. 314 cod. pen., com’è noto, prevede al primo comma che “chi è stato

commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla
legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce
causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato
dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della
custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza
di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla
deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002,
Guadagno, Rv. 226004).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che,
in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi
dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini
fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la
condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod plerumque accidit” secondo le regole
di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995
dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637)
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi
ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo
comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento

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prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver

dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla
riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia
posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costitui-

nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23.10.2008, Maisano, rv.
242034).

4. Il provvedimento impugnato si palesa coerente e logico, sia nella ricostruzione dei fatti sia nella valutazione della condotta del ricorrente.
Questa Corte ha avuto modo di precisare -e va qui ribadito- che in tema di
riparazione per l’ingiusta detenzione, nei reati contestati in concorso, la condotta
di chi, pur consapevole dell’attività criminale altrui, abbia nondimeno tenuto
comportamenti idonei ad essere percepiti come indicativi di una sua contiguità
ad essa, integra gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo (Sez. 4, n, 37528 del 24/6/2008, Grigoli, Rv. 241218). E, ancora, si è condivisibilmente affermato che nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano
logico ad essere percepita come contigua a quella criminale (così questa Sez. 4
sent. n. 4159/2009 e n. 45418/2010);
Il rigetto dell’istanza di riparazione si fonda essenzialmente sulla valutazione
della condotta del Barone che si accompagnava con altri tre soggetti, noti alle
forze dell’ordine come borseggiatori. Il Barone non solo era presente all’atto del
borseggio – risultato poi ascrivibile con certezza solo a colui che si liberava della
furtiva dinanzi agli agenti – scambiandosi segni d’intesa durante l’operazione
all’interno del mezzo pubblico, ma si tratteneva con loro dopo la perpetrazione
del furto, dandosi alla fuga all’arrivo degli agenti.
Tale comportamento appare certamente idoneo come correttamente motivato la corte distrettuale, a legittimare l’arresto in flagranza dei quattro componenti
il sodalizio, arresto poi convalidato cui non faceva seguito alcuna misura cautelare per la ritenuta insussistenza di esigenze cautelari.

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re una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi

Il provvedimento impugnato si palesa argomentato e corretto in punto di diritto -ed è pertanto immune da vizi di legittimità- ed il suo percorso motivazionale non viene in alcun modo attinto criticamente dall’odierno ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della

Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese al resistente Ministero dell’Economia e delle Finanze che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall’Avvocatura dello Stato, tesi efficacemente a contrastare
quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in
questo giudizio di legittimità liquidate in mille euro.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2018
Il

sigliere eseqsore

Il Presidente

RVA

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sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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