Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22076 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22076 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A N !DILE A
FUSAR IMPERATORASI. IL 30/12/1989
QIRKO OLTION N. IL 23/06/1984
avverso la sentenza n. 46/2013 GIP TRIBUNALE di CREMA, del
04/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/02/2014
35991/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal GUP
Tribunale di CREMA in data 4.6.13, per reato continuato in materia di
stupefacenti (73.5 DPR 309/90, cocaina ed hashish), ricorrono gli imputati
^bit,
FUSAR IMPERATORE réQÌRK0 OLTION lamentando mancata motivazione sulla
2. I ricorsi sono all’evidenza originariamente inammissibili, perché i
rispettivi motivi sono diversi da quelli consentiti. Infatti, in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo
intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata
con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione),
con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di
cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può
pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza,
insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando
tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo,
cod. proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).
L’originaria inammissibilità dei ricorsi e la permanente legalità della
pena in concreto applicata (compatibile ai diversi limiti edittali) rendono non
rilevanti nel caso concreto le sopravvenute legge n. 10/204 e sentenza della
Corte costituzionale n. 32/2014, anche per quanto riguarda la prescrizione.
I ricorrenti vanno pertanto condannati al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende,
equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 1500 alla Cassa delle
ammende. Così deciso in Roma, il 26.2.2014
non applicabilità dell’art. 129 c.p.p..