Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22076 del 12/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22076 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

BUZZETTA Onofrio 20/08/1965
avverso la ordinanza della CORTE d’APPELLO di PALERMO del 18 ottobre 2017
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Ferdinando LIGNOLA, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Data Udienza: 12/04/2018

Ritenuto in fatto
1. La Corte d’Appello di Palermo ha riconosciuto a BUZZETTA Onofrio
un indennizzo per l’ingiusta detenzione dallo stesso subita in
conseguenza dell’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in un
procedimento nel quale era stato contestato al predetto di far parte di

annullato dal Tribunale della libertà e il GUP del Tribunale palermitano lo
aveva definitivamente assolto per insussistenza del fatto. L’ingiusta
detenzione carceraria si era protratta per 17 giorni.
2.

Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il BUZZETTA con

proprio difensore, formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto violazione di legge, mancata assunzione di
una prova decisiva e vizio della motivazione, quanto alla valutazione del
danno extra patrimoniale,s egnatamente quello all’immagine subito a
cagione della misura, contestandosi la lettura minimalista del fenomeno
mafioso e della vicenda processuale nel contesto meramente parentale
e/o amicale, ooperata dal giudice senza tenere conto del contesto
territoriale nel quale il BUZZETTA viveva e operava, essendo tale voce di
danno maggiore proprio in piccole comunità ove la diffusione della notizia
è più immediata.
Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento alla
compensazione delle spese, che avrebbero dovuto essere poste a carico
della parte soccombente.
3.

Il Ministero resistente si è costituito con l’Avvocatura Generale

dello Stato che ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto
del ricorso con vittoria di spese.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere rigettato.
La Corte territoriale, dopo aver richiamato i principi in materia di
determinazione del

quantum debeatur,

ha ritenuto che nella liquidazione

dell’indennizzo di cui si discute si dovesse, in astratto, tener conto non solo
della durata dell’ingiusta detenzione subita, ma anche, e non marginalmente,
del discredito, delle sofferenze morali e di quelle personali e familiari scaturite
dalla privazione della libertà, avuto riguardo alla natura indennitaria
dell’istituto, avente fondamento squisitamente solidaristico.
2

un’associazione per delinquere di tipo mafioso. Il titolo era stato

Preso atto della durata della detenzione (diciassette giorni dall’08 al 24
aprile 2013), quel giudice ha valutato la condizione di incensuratezza del
richiedente (che ha riportato condanne definitive solo successivamente alla
carcerazione ingiustamente sofferta) e la gravità e natura dell’accusa
(partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso), rilevando che il
BUZZETTA aveva lamentato una lesione sia sotto l’aspetto morale,
all’immagine, oltre a un danno patrimoniale.
Quanto al primo, la Corte palermitana ha ritenuto di dover tener conto della

misura applicata, cosicché quella voce di danno doveva collocarsi al di sopra
della soglia media, tenuto anche conto della incensuratezza e della mancanza
di elementi, dunque, che potessero offuscare la reputazione del soggetto nel
contesto del comune di Monreale.
Tuttavia, quel giudice ha pure evidenziato la mancata allegazione di
elementi (come articoli di giornale), dai quali potesse ricavarsi che la notizia
dell’arresto del BUZZETTA avesse avuto una diffusione in ambito locale o
addirittura nazionale, ritenendo conseguentemente che il danno fosse rimasto
circoscritto all’ambito parentale e/o amicale.
3. Il primo motivo è infondato.
Il controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al sindacato di
legittimità, potendo la Corte di cassazione soltanto verificare se il giudice del
merito abbia adeguatamente motivato il suo convincimento, a meno che la
decisione non si discosti in modo così rilevante dai criteri usualmente seguiti da
risultare manifestamente arbitraria (cfr. sez. 4 n. 14986 del 17/02/2009, Rv.
243206), ma il giudice, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve
sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane
ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel

merum

arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e
logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte
dei destinatari e dei consociati (cfr. sez. 4 n. 21077 dell’01/04/2014, Rv.
259236).
L’ordinanza impugnata è perfettamente coerente con tali condivisibili
principi: le censure del ricorrente si limitano a formulare considerazioni astratte
sulla risarcibilità del danno all’immagine, senza tener conto che, nel caso
concreto, il giudice della riparazione ha ritenuto non dimostrato il maggior danno
che si assume conseguenza della subita privazione della libertà.
4. Anche il secondo motivo è infondato.
E’ lo stesso ricorrente a rilevare, come del resto puntualizzato dalla Corte
territoriale nella premessa del provvedimento impugnato, che il Ministero
3

brevità della detenzione subita, ma anche della maggiore afflittività della

resistente non si era opposto al riconoscimento del diritto, per il caso del
superamento del vaglio di ammissibilità della domanda, limitandosi a chiedere
che la liquidazione venisse riconosciuta secondo i criteri di legge.
La decisione di disporre la compensazione delle spese del procedimento è
stata ancorata dal giudice della riparazione alla particolare natura del
procedimento (in forza della quale la parte che intenda ottenere l’indennizzo non
ha altra via che il ricorso giudiziale) e al difetto di espressa domanda in punto
spese da parte del ricorrente.

riparazione per l’ingiusta detenzione, questa Corte ha già più volte precisato che
la P.A., nel caso non si opponga alla pretesa dell’interessato, non può essere
considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso
delle spese processuali sostenute dalla parte privata (cfr. sez. 4 n. 15209 del
26/02/2015, Rv. 263141), essendo il procedimento a contraddittorio necessario,
ma non a carattere contenzioso necessario, cosicché, nel caso in cui
l’Amministrazione non si costituisca ovvero non si opponga alla richiesta del
privato, non può ritenersi soccombente e dunque non può essere pronunciata la
sua condanna alla rifusione delle spese in favore della controparte (cfr. sez. 4 n.
23929 del 15/05/2008, Rv. 240312), non essendovi, in tali ipotesi, contrasto
d’interessi da dirimere; mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una
qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell’istante e veda
rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di càrattere
contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse a carico dell’Amministrazione
soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o
parzialmente compensate (cfr. Sez. U. n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222264).
4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che
liquida in complessivi euro 1.000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro
mille.
Deciso in Roma il 12 aprile 2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Gabriella Cappello

Peia
z Picci

Per quanto riguarda la condanna alle spese nel procedimento per la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA