Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22075 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22075 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ODICELLI ALESSANDRO N. IL 04/11/1988
avverso la sentenza n. 1144/2013 TRIBUNALE di MESSINA, del
08/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35977/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal Tribunale di
MESSINA in data 8.6.2013 per reato ex art. 81 c.p. e 73.5 DPR 309/90
(COCAINA), ricorre personalmente l’imputato Alessandro Odicelli, deducendo vizi
di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

stesso generico e diverso da quelli consentiti. Infatti, in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste,
con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può
pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza,
insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando
tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo,
cod. proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009). Nulla poi il ricorso
deduce su quale elemento determinante ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sarebbe
stato ignorato dalla motivazione.
L’originaria inammissibilità del ricorso e la permanente legalità della pena in
concreto applicata (compatibile ai diversi limiti edittali) rendono non rilevanti nel
caso concreto le sopravvenute legge n. 10/204 e sentenza della Corte
costituzionale n. 32/2014, anche per quanto riguarda la prescrizione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.14

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è al tempo

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