Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22074 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22074 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIOLO MASSIMO N. IL 01/06/1965
avverso la sentenza n. 6792/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35976/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO che in
data 18.7-14.9.2012 confermava la sua condanna per il delitto di
ricorre per cassazione MASSIMO RIOLO, con unico motivo di
violazione di legge e vizi della motivazione in relazione ai
punti della ritenuta configurabilità del reato e del diniego
dell’attenuante ex art. 89 c.p..
2. Il ricorso è originariamente inammissibile perché, a fronte
di specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti
oggetto dell’impugnazione, il motivo è diverso da quelli
consentiti, prospettando solo censure di fatto, precluse in
questa sede di legittimità, quanto al punto sulla ritenuta
configurabilità (si trattava di uscita in ambiente condominiale,
inseguendo dopo litigio l’ex convivente che non aveva accettato
la sua proposta di poter proseguire l’esecuzione della misura
cautelare domiciliare presso di lei, come si evince anche dalla
sentenza di primo grado), e generico, quanto alla diminuente
(perché non c’è confronto con l’argomentazione specifica svolta
dal Giudice d’appello).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014

evasione dagli arresti domiciliari consumato il 15.11.2007,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA