Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22074 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22074 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ORLANDO Matteo 08/06/1967
avverso la ordinanza della CORTE d’APPELLO di CATANIA del 10 novembre 2017
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Ferdinando LIGNOLA, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata, in accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 12/04/2018

Ritenuto in fatto
1.

La Corte d’Appello di Catania ha rigettato la richiesta di

riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di
ORLANDO Matteo, con riferimento ad un procedimento penale nel
quale egli era stato indagato per i reati di associazione per

d.l. 152/91. Condannato in primo grado solo per il reato
associativo, l’ORLANDO era stato infine assolto in secondo grado
per non aver commesso il fatto. La misura cautelare era stata
annullata per carenza del quadro indiziario, nel giudizio di rinvio a
seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione. La
Corte territoriale ha rigettato l’istanza, ritenendo ostativa la scelta
processuale dell’ORLANDO di avvalersi della facoltà di non
rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.
2.

L’interessato ha proposto ricorso a mezzo di difensore,

formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di
legge e vizio della motivazione, con riferimento al ritenuto
comportamento ostativo, rilevando che l’ORLANDO; nell’occorso, si
era riservato di chiarire la sua posizione, a fronte di accuse
screditate dalla stessa Corte di Cassazione, prive di riferimenti a
fatti, comportamenti o azioni riconducibili al medesimo.
3.

Il Ministero resistente si è costituito con l’Avvocatura

Generale dello Stato che ha depositato memoria con la quale ha
chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere accolto nei termini che si vanno ad esporre.
2. La Corte d’appello, nell’ordinanza censurata, ha ritenuto che
l’ORLANDO avesse dato causa alla privazione della libertà ingiustamente
subita, poichè, a fronte di molteplici chiamate in reità da parte di più
collaboratori di giustizia, di due conversazioni nel corso delle quali terzi
lo citavano come soggetto vicino ad ambienti criminali e dell’esito di un
controllo di P.G. operato il 14/01/10 all’interno dell’abitazione dì AMATO
Savatore (agli arresti domiciliari in quel momento ed esponente di
spicco del clan SANTAPAOLA), ove l’ORLANDO si era rifugiato per
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delinquere di tipo mafioso e 73 d.P.R. 309/90 aggravato dall’art. 7

sottrarsi al controllo dei Carabinieri, egli non aveva mai specificamente
contestato le accuse, nè prospettato una versione alternativa dei fatti,
limitandosi, solo nelle ultime battute del processo di merito, a produrre
un memoriale scritto in cui aveva protestato genericamente la propria
innocenza.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Questa Corte ha già chiarito, con specifico riferimento al silenzio
serbato dall’interessato in merito alle accuse rivoltegli o agli elementi di

sede di interrogatorio possono rilevare sotto il profilo del dolo o della
colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche
circostanze, non note all’organo inquirente, idonee a prospettare una
logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli
elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l’emissione del
provvedimento cautelare [cfr. sez. 4 n. 4159 del 09/12/2008 Cc. (dep.
28/01/2009), Rv. 242760; n. 25252 del 20/05/2016, Rv. 267393; sez. 3
n. 29967 del 20/04/2014, Rv. 259941].
Anche successivamente, si è precisato che, ai fini dell’accertamento
della sussistenza della condizione ostativa della colpa grave
dell’interessato (fermo restando l’insindacabile diritto al silenzio o alla
reticenza o alla menzogna da parte della persona sottoposta alle indagini
e dell’imputato), nell’ipotesi in cui solo questi sia in grado di fornire una
logica spiegazione, al fine di eliminare il valore indiziante di elementi
acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto
tali, rilevano ma il mancato esercizio di una facoltà difensiva, quanto
meno sul piano dell’allegazione di fatti favorevoli, che se non può essere
da solo posto a fondamento dell’esistenza della colpa grave, vale però a
far ritenere l’esistenza di un comportamento omissivo causalmente
efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi
conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri
elementi di colpa [cfr. sez. 4 n. 7296 del 17/11/2011 Cc. (dep.
23/02/2012), Rv. 251928].
3.2. Nel caso all’esame, tuttavia, deve pure rilevarsi che ci si trova
davanti ad un’ingiustizia c.d. formale del titolo, ai sensi dell’art. 314 co. 2
cod. proc. pen., il titolo cautelare essendo stato, infatti, annullato per
carenza del quadro indiziario, come pure affermato dalla Corte catanese
nella pagina iniziale dell’ordinanza.
La precisazione è di sicuro rilievo ai fini dello scrutinio demandato al
giudice della riparazione ai sensi del co. 1 ultima parte del medesimo
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fatto raccolti a suo carico, che la reticenza e il mendacio dell’indagato in

articolo, avendo questa Corte già chiarito che la circostanza di avere dato
o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave
opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa
riparazione per ingiusta detenzione, opera anche in relazione alle misure
disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e
280 cod. proc.• pen., ma tale operatività non può concretamente
esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata
condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza

ab

origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga

sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il
provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa
valutazione [cfr. Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv.
247663; conf. sez. 4 n. 8021 del 28/01/2014, Rv. 258621; n. 25223 del
26/11/2013 Cc. (dep. 13/06/2014), Rv. 259207, in cui si è operata la
netta distinzione tra annullamento della misura per insussistenza

ab

origine delle condizioni di applicabilità e revoca di essa per il venir meno,
anche per fatti sopravvenuti, dei presupposti legittimanti la sua adozione].
In tali casi, infatti, il giudice della cautela era oggettivamente nelle
condizioni di negare o revocare la misura e, pertanto, nessuna efficienza
causale nella sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo [cfr.
ex multis, sez. 4 n. 34541 del 24/05/2016, Rv. 267506; sez. 4, n. 13559
del 2.12.2011 Cc. (dep. 11.4.2012), Rv. 253319; sez. 4, n. 8021 del
28.1.2014, Rv. 258621].
3.3. Nel caso in esame, il giudice della riparazione, pur dando conto
dell’intervenuto annullamento del titolo cautelare, non ha ad esso
ricollegato alcuna conseguenza sul piano della verifica della sussistenza di
un comportamento ostativo all’insorgenza del diritto azionato
dall’ORLANDO; inoltre ha omesso di verificare se l’insussistenza ab origine
delle condizioni di applicabilità della misura custodiale fosse avvenuto
sulla base degli stessi elementi che aveva a disposizione il giudice della
cautela oppure alla stregua di un materiale probatorio contrassegnato da
diversità, purché rilevante ai fini della decisione, venendo il
comportamento ostativo dell’interessato in rilievo solo in quest’ultimo
caso, anche alla luce della sentenza di annullamento dell’ordinanza con
cui la misura era stata originariamente confermata.
Verifica che deve logicamente precedere quella relativa al
comportamento processuale successivo dell’interessato e alla scelta di non
fornire all’autorità giudiziaria elementi da essa non conosciuti, idonei a
chiarire la valenza indiziaria degli elementi posti a sostegno della misura,
4

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sulla cui rilevanza ancora una volta si richiama la giurisprudenza di questa
Corte (cfr., Sez. U. D’Ambrosio, Rv. 247664).
3.4. Cosicché l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo
giudizio alla Corte etnea, alla quale competerà di valutare, oltre alla
ricorrenza di un comportamento ostativo, rilevante alla luce dei principi
sopra richiamati, anche la sussistenza di una condotta dell’interessato,
eventualmente connotata da sola colpa lieve e come tale astrattamente
rilevante ai fini della quantificazione dell’indennizzo richiesto (cfr. sez. 4 n.

regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla
Corte di Appello di Catania, cui demanda anche la
regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di
legittimità.
Deciso in Roma il 12 aprile 2018.
Il Consigliere estensore

Il Presidente

G briella Cappello

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ii

34541 del 24/05/2016, Rv. 267506 citata), nonché di provvedere alla

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