Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22074 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22074 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBETTA MANOLO N. IL 25/03/1982
avverso la sentenza n. 14846/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;
Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo una generica e non meglio precisata
violazione di legge.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità,
della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno o
più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che
sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della
censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi
ed esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa
delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 10.07.2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 20.09.2014, all’esito di
giudizio abbreviato, nei confronti di Barbetta Manolo, in relazione ai reati di rapina aggravata e
di lesioni personali aggravate.