Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22073 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22073 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COZZAGLIO MASSIMILIANO N. IL 05/03/1967
avverso la sentenza n. 7109/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/02/2014
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ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che in
data 3.10.2012 ha confermato la sua responsabilità limitatamente
all’originario capo B, ritenuta l’ipotesi del quinto comma
73 dPR 309/1990,
rideterminando la pena
(con
riferimento alla sentenza del locale Tribunale in data
5.10.2011), a mezzo del difensore ricorre MASSIMILIANO COZZAGLIO,
enunciando motivi di violazione di legge e vizi alternativi della
motivazione in relazione agli artt. 72, 73 e 75 dPR 309/90.
Con memoria pervenuta il 7.2.2014 il difensore ha chiesto che
il reato venga dichiarato prescritto, alla luce della
sopravvenuta disciplina del decreto legge 146/2013, che configura
l’ipotesi lieve come reato autonomo.
2. Va premesso che i fatti per cui si procede risalgono
effettivamente al 1992. Ma dalle sentenze di merito e dagli atti
risulta che il processo è rimasto sospeso dall’aprile 1994 al
maggio 2011 per una grave patologia che ha riguardato l’imputato.
Sul punto, la memoria è all’evidenza generica, non confrontandosi
con i tempi specifici della sospensione ed affermando l’efficace
decorso del tempo in termini solo assertivi. Nessuna prescrizione
pertanto è intervenuta.
Il ricorso è originariamente inammissibile perché, a fronte di
specifica motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, il motivo è diverso da quelli consentiti,
prospettando solo censure di fatto che sollecitano una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.
dell’art.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014