Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22073 del 12/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22073 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TEDESCO MICHELE nato il 02/12/1971 a ALTAMURA

avverso l’ordinanza del 21/09/2017 della CORTE APPELLO di BARI
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
lette/serytite le conclusioni del PG
CAA

Data Udienza: 12/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Bari, con ordinanza del 21 settembre 2017, accoglieva
l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Tedesco Michele,
ristretto in custodia carceraria dal 18 luglio 1997 al 10 agosto 1997 e poi agli arresti
domiciliari fino al 13 novembre 1997 per i reati di cui agli artt. 73, 74 e 80, d.P.R.
309/1990, dai quali veniva assolto in via definitiva per non avere commesso il fatto
con sentenza della Corte d’Assise di Bari dell’8 luglio 2006. L’indennizzo veniva

2.

L’istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per

cassazione.
3. Con unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen.,
vizio della motivazione per essersi il giudice della riparazione limitato, nella
liquidazione dell’indennizzo, al solo criterio aritmetico, senza riconoscimento di un
maggiore danno in capo al ricorrente.
3.1. In particolare, il ricorrente sottolinea come il Questore di Bari ebbe a revocare
la licenza di agenzia d’affari per la compravendita e l’esposizione di autoveicolo
nuovi e usati del Tedesco proprio a causa della detenzione ingiustamente subita,
con conseguente danno dovuto alla perdita del reddito prodotto dall’attività
commerciale dell’autosalone.
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con memoria ritualmente presentata, si
costituisce per la conferma dell’ordinanza impugnata, dal momento che il quantum
dell’indennizzo è stato correttamente ancorato alla durata della custodia, non
essendo stato provato che l’attività commerciale della parte abbia subito
contrazioni.
5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude
per il rigetto del ricorso, dal momento che la motivazione dell’ordinanza impugnata
risulta adeguata e non illogica e non perviene al riconoscimento di una somma
meramente irrisoria. Quanto alla licenza, poi, la pronuncia risultava basata su una
approssimativa produzione documentale di parte, non integrabile in sede di
legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In tema di ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità della somma liquidata
a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare

liquidato in complessivi euro 15.223,00.

se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non
sindacare la sufficienza o insufficienza dell’indennità liquidata, a meno che,
discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non
abbia adottato criteri manifestemente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato
in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 24225 del 4 marzo 2015,
Pappalardi, Rv. 263721; Sez. 4, n. 10690 del 25 febbraio 2010, Cammarano, Rv.
246424).
Nel caso di specie, nessuna censura può essere mossa alla motivazione

dell’ordinanza impugnata. Non illogica appare la scelta della Corte di attenersi al
criterio aritmetico, non avendo il Tedesco dato debita prova di specifiche
contingenze che giustificassero un’integrazione dell’indennità, né la somma
liquidata può dirsi assolutamente simbolica.
3.1. Con specifico riferimento alla licenza commerciale, il giudice della riparazione,
in ampia motivazione, dà conto del fatto che si ignorassero le ragioni della revoca e
di quelle ostative al rinnovo, non avendo l’istante adempiuto all’onere di
dimostrarne il collegamento con la misura cautelare, come emerge chiaramente dal
testo dell’istanza, del tutto generica sul punto.
3.2. Né meglio provate risultano le asserite perdite reddituali: sul punto la Corte dà
conto dell’esame delle documentazione reddituale negli anni di riferimento, dalla
quale non emergono le denunciate perdite. In tale contesto, non risulta decisiva la
motivazione riguardante il coinvolgimento del padre del Tedesco in affari illeciti (
accusa dalla quale il predetto era stato assolto), essendo del tutto congrue ed
adeguate a determinare l’esclusione della maggiorazione del risarcimento le
considerazioni sopra illustrate.
4. Data la congruità della motivazione dell’ordinanza impugnata si impone il rigetto
del ricorso, cui segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo
giudizio di legittimità liquidate in mille euro.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2018

3.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA