Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22072 del 26/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 22072 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCIONI MARIA CRISTINA N. IL 03/05/1963
avverso la sentenza n. 2166/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35962/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza con cui la CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA in
data 3-10.10.2012 confermava la condanna deliberata nei suoi confronti per il

l’imputata MARIA CRISTINA PICCIONI, enunciando motivi di omessa notifica del
decreto di citazione a giudizio di primo grado, violazione di legge e vizi della
motivazione in ordine alla scriminante ex art. 54 c.p.p..

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
manifestamente infondati e generici.
L’imputata risulta esser stata presente al giudizio di primo grado ed
aver reso l’esame (fg. 76), nonché all’udienza d’appello del 23.3.2012. Nei
termini assertivi e generici in cui è formulato (l’epigrafe del motivo non
risultando per sé contenere una specifica concretizzazione della censura, utile a
verifica e confronto argomentativo) il primo motivo è pertanto incomprensibile,
prima ancora che manifestamente infondate.
Il secondo motivo si risolve in censura di merito alla ricostruzione e
valutazione dei fatti, a fronte di specifica motivazione dei Giudici d’appello sul
punto (p. 3 sent.).
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 2000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014

reato di cui all’art. 368 c.p., ricorre a mezzo del difensore avv. L. Licursi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA