Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22072 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22072 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PICCIONI MARIA CRISTINA N. IL 03/05/1963
avverso la sentenza n. 2166/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/02/2014
35962/13 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza con cui la CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA in
data 3-10.10.2012 confermava la condanna deliberata nei suoi confronti per il
l’imputata MARIA CRISTINA PICCIONI, enunciando motivi di omessa notifica del
decreto di citazione a giudizio di primo grado, violazione di legge e vizi della
motivazione in ordine alla scriminante ex art. 54 c.p.p..
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
manifestamente infondati e generici.
L’imputata risulta esser stata presente al giudizio di primo grado ed
aver reso l’esame (fg. 76), nonché all’udienza d’appello del 23.3.2012. Nei
termini assertivi e generici in cui è formulato (l’epigrafe del motivo non
risultando per sé contenere una specifica concretizzazione della censura, utile a
verifica e confronto argomentativo) il primo motivo è pertanto incomprensibile,
prima ancora che manifestamente infondate.
Il secondo motivo si risolve in censura di merito alla ricostruzione e
valutazione dei fatti, a fronte di specifica motivazione dei Giudici d’appello sul
punto (p. 3 sent.).
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 2000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014
reato di cui all’art. 368 c.p., ricorre a mezzo del difensore avv. L. Licursi