Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22071 del 12/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22071 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GOGOLI ADRIAN nato il 20/06/1972 a DURAZZO( ALBANIA)

avverso l’ordinanza del 06/10/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
sentita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE’;
lette/se,n,gte le conclusioni del PG
4.,LA

Data Udienza: 12/04/2018

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Bologna, con ordinanza del 6 ottobre 2017, rigettava
l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Gogoli Adrian, ristretto
in custodia cautelare carceraria dal 24 marzo 2011 al 1° luglio 2013 per reati legati
al traffico di stupefacenti, dai quali veniva assolto in via definitiva per non avere
commesso il fatto dalla Corte d’Appello di Bologna in data 11 novembre 2014.
2. La Corte distrettuale riteneva sussistenti profili di colpa grave in capo al Gogoli,

Gjevori aveva concluso l’acquisto di un quantitativo di sostanza stupefacente. Il
ricorrente, all’atto dell’arresto, aveva fornito una versione ritenuta del tutto
implausibile e non verificabile.
3.

L’istante, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per

cassazione, lamentando due motivi.
4. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen.,
violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave. Non sarebbe
riscontrabile alcuna eclatante o macroscopica negligenza in capo al Gogoli, la bontà
delle cui affermazioni era stata provata anche da intercettazioni ambientali
carcerarie nelle quali il Gjevori aveva riferito alla moglie quanto dichiarato
dall’istante al momento dell’arresto. Al più, la condotta del Gogoli e le spiegazioni
da questo fornite potevano integrare un comportamento genericamente
riprovevole, capace di ingenerare sospetti, ma non certo una condotta gravemente
colposa.
5.

Con secondo motivo, il ricorrente lamenta,

ex art. 606, c. 1, lett. e),

cod.proc.pen., vizio di motivazione, in quanto la Corte d’Appello si sarebbe limitata
a citare diversi precedenti giurisprudenziali, applicandoli però poi al caso concreto in
poche frettolose battute.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, con memoria ritualmente presentata,
insiste per la conferma dell’ordinanza impugnata, in quanto la condotta del Gogoli è
stata obiettivamente e gravemente imprudente, data la sua contiguità con soggetti
coinvolti nel traffico di stupefacenti.
7. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude
per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

in quanto aveva accompagnato il coimputato Gjevori a Milano, luogo ove il predetto

1. Il ricorso è infondato.
2. Occorre richiamare il principio fondamentale che disciplina l’accertamento in
tema di riparazione per ingiusta detenzione. Il giudice di merito, infatti, per stabilire
se chi ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa
con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine
di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del
tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale

ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa
apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22
settembre 2016, La Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013,
Maltese, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, De Benedictis, Rv.
222263).
2.1. Ciò chiarito quanto al metodo dell’accertamento, occorre ribadire che, per
giurisprudenza costante, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto
all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta
carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della
cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica
trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale
(autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui
attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il
giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, n. 4372 del 21 ottobre 2014,
Garcia De Medina, Rv. 263197). La condotta gravemente colposa, per essere
ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad
indurre in errore l’autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n.
33830 del 23 aprile 2015, Dentice, Rv. 264318). E, in particolare, il giudice, per
valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può
prendere in esame il comportamento silenzioso o mendace pur legittimamente
tenuto dall’interessato nel procedimento penale, poiché il diritto all’equa riparazione
presuppone una condotta dell’interessato idonea a chiarire la sua posizione
mediante l’allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l’accusa, o
vincano ragioni di cautela ( Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008 Maggi, Rv. 242755;
Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Rv. 267393; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017,
Pedetta, Rv. 271419).
3. Tanto premesso, la Corte territoriale ha, nel caso odierno, fatto corretta
applicazione dei principi suesposti, ponendosi nella giusta prospettiva ex ante, ed

2

condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia

analizzando in maniera autonoma gli elementi probatori emersi nel giudizio di
merito, al fine – diverso da quello proprio del giudice della cognizione – della sola
valutazione dei presupposti dell’art. 314 cod.proc.pen.
3.1. Nel caso di specie, correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta
del Gogoli integrasse gli estremi della colpa grave in quanto del tutto negligente ed
idonea ad ingenerare la falsa apparenza della configurabilità dell’illecito. Invero
l’istante, dopo aver accompagnato il coimputato Gjevori, recatosi a Milano per

fornito una versione del tutto improbabile e lacunosa a propria difesa, ossia di aver
dovuto incontrare un amico o cugino, del quale era tuttavia incapace di fornire
puntualmente le generalità, rendendo del tutto non verificabile l’alibi, a fronte delle
altre emergenze probatorie.
4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo
giudizio di legittimità che liquida in mille euro.
Così deciso in Roma il 12 aprile 2018
Il Consigliere estensore
Loredana Mi c”chè

Il Presidente

pétriezci

concludere l’acquisto di una significativa quantità di sostanza stupefacente, ha

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