Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22071 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22071 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI STEFANO CARMELO N. IL 09/10/1991
avverso la sentenza n. 8911/2014 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CATANIA, del 27/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente formale unico motivo:
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata pronuncia di sentenza di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento,
che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p.
deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o
dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di
non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle
legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
(Sez. U, sent. n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. 1, sent. n. 4688 del
10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta
correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle
cause di cui all’art. 129 c.p.p..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle
ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016

Il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, con sentenza in data
27.11.2014, applicava nei confronti di Di Stefano Carmelo la pena concordata dalle parti ex
art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui agli artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1 cod. pen..

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