Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22070 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22070 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FELLAH EL MANSOURI KAMAL N. IL 11/08/1988
avverso la sentenza n. 1003/2015 TRIBUNALE di MONZA, del
17/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Monza, con sentenza in data
17.06.2015, applicava nei confronti di Fellah El Mansouri Kamal la pena concordata dalle parti
ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 628 comma 1 c.p. (capo A),
582, 61 n. 2 c.p. (capo B).
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
-violazione di legge in relazione agli artt. 213, 214 e ss. c.p.p. (primo motivo);

Il primo motivo è manifestamente infondato per carenza di interesse.
Lamenta il ricorrente la sostanziale impossibilità di accedere al richiesto rito abbreviato
condizionato richiesto in via preliminare. Invero, l’avvenuto accesso da parte dell’imputato al
rito alternativo di cui all’art. 444 c.p.p., ha vanificato la proponibilità di ogni questione di
carattere processuale in ordine alla mancata ammissione al rito abbreviato condizionato,
dovendosi ritenere che la scelta subordinata della parte ha rappresentato un vero e proprio
atto di acquiescenza su ogni decisum afferente il rito chiesto in via preliminare.
Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di
patteggiamento, se il giudice accoglie la richiesta della pena concordata tra le parti,
riguardante più reati legati dal vincolo della continuazione, non sussiste alcun interesse o
diritto di queste ultime a vedere manifestati in sentenza l’ammontare della pena concordata
per ciascuno dei singoli reati, sì che l’eventuale ricorso per cassazione per tale profilo si palesa
manifestamente infondato e inammissibile (Sez. 4, sent. n. 12245 del 15/01/2007, dep.
23/03/2007, Abaticchio e altri, Rv. 236188).
Infine, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, di recente ribadito dalle
Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/2013 — 06/02/2014, in motivazione), la censura
relativa alla determinazione della pena concordata – e stimata corretta dal giudice di merito non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell’ipotesi di determinazione contra
legem: ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle
ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016

-violazione di legge in relazione all’art. 81 c.p. (secondo motivo).

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