Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2207 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2207 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MAURO GIUSEPPE N. IL 11/03/1948
avverso la sentenza n. 10367/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

che la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 9.12.2011 ha confermato la sentenza emessa in
data 10.10.2008 dal Tribunale di Napoli — Sezione Distaccata di Casoria e con la quale MAURO
Giuseppe era stato condannato per violazione della disciplina urbanistica e sulle costruzioni in zone
sismiche e violazione di sigilli (acc. Casoria il 19.4.2007, 27.4.2007, 12.5.2007 ed il 26.5.2007);
— che l’interessato, pur proponendo ricorso per cassazione, ha omesso di indicare specificamente le
ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli capi o punti
della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata, essendosi limitato a
generiche osservazioni, sostanzialmente ripetitive di questioni già sottoposte all’esame del giudice
del gravame ;
–che tale circostanza, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 11 n. 19951, 19
maggio 2008 con richiami alle decisioni precedenti) determina la mancanza di specificità dei motivi
desumibile anche dalla mancanza di correlazione tra le argomentazioni poste a sostegno della
decisione impugnata e quelle sulle quali si fonda l’impugnazione.
—che la motivazione della sentenza impugnata, comunque, appare esauriente e corrispondente alle
premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e
fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa;
— che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla
declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost., 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata,
di euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della
ma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roih ■
‘s era di consiglio del 16.11.2012

Ritenuto:

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