Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22069 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22069 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FALSAPERLA GIUSEPPE N. IL 19/11/1989
avverso la sentenza n. 3384/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/02/2014
35869/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di CATANIA che in data
12.7.2013 confermava la sua condanna per delitto ex artt. 110, 112 n.4 c.p.,
73.1 e .1 bis, 80.1 lett. B DPR 309/90 ricorre per cassazione GIUSEPPE
motivo di vizio di motivazione sul punto dell’attribuzione all’imputato del totale
dei 92 involucri contenenti stupefacenti, per cui è processo, lamentando che la
Corte avrebbe erroneamente attribuito a FALSAPERLA gli involucri ulteriori
rispetto a quelli trovati addosso a lui, solo così escludendo la minima offensività
penale della vicenda.
2. Va premesso che il processo riguarda cocaina e non marijuana. Risulta ciò
dalla motivazione della sentenza e dagli atti tutti, iniziando dal verbale di
sequestro. Né sul punto vi è rilievo di alcun genere della difesa.
Il ricorso è originariamente inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sulle ragioni della riconducibilità all’imputato
anche della quantità di sostanza rinvenuta in luogo dove due ragazzi erano stati
visti armeggiare e, da lì, tornare a consegnare involucri al FALSAPERLA, che
spacciava (p. 2), prospettando solo censure di fatto e generiche, anche per
l’inottemperanza dell’obbligo di autosufficienza rispetto agli assertivi assunti,
censure quindi del tutto precluse in questa sede di legittimità.
L’originaria inammissibilità del ricorso e la permanente legalità della pena in
concreto applicata (compatibile ai diversi limiti edittali) rendono non rilevanti nel
caso concreto le sopravvenute legge n. 10/204 e sentenza della Corte
costituzionale n. 32/2014, anche per quanto riguarda la prescrizione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014
FALSAPERLA a mezzo del difensore avv. Alessandro Attanasio, che enuncia