Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22069 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22069 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA VINCENZO N. IL 05/04/1987
avverso la sentenza n. 212/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
17/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione
con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è generico ed aspecifico.
Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie, il motivo è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato.

La censura, inoltre, ripropone le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice
del gravame, dovendosi la stessa considerare non specifica. La mancanza di specificità del
motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza,
ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, sent. n. 5191 del 29/03/2000,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, sent. n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4,
sent. n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, sent. n. 35492 del
06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa
delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016

La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data 17.03.2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Vasto, in data 22.11.2010, nei confronti
di Bevilacqua Vincenzo, in relazione ai reati di ricettazione di una carta bancomat e di uso
indebito della stessa.

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