Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22068 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22068 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI TULLIO LEONARDO N. IL 02/02/1988
avverso la sentenza n. 2265/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 30/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo censure di merito.
Il ricorso è inammissibile. Lo stesso non si “misura” con le valutazioni del provvedimento
impugnato riproponendo censure di merito sfuggite, in ragione della valutata tardività del
gravame, ai giudici di secondo grado.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa
delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016

La Corte di Appello di L’Aquila, con provvedimento in data 30.04.2014, dichiarava
inammissibile, per tardività, l’appello proposto da Di Tullio Leonardo avverso la sentenza resa
dal Tribunale di Vasto in data 07.12.2011.

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