Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22067 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22067 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AHMETOVIC ADRIANO N. IL 03/03/1984
avverso la sentenza n. 4604/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35852/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di BOLOGNA che in
data 30.11.12-25.1.13 confermava la sua condanna per il delitto
AMETHOVIC ADRIANO, con due motivi di violazione di legge, in
relazione agli artt. 337, 133 e 62 bis c.p..
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione (p. 6 sulla condotta attiva di resistenza; p. 6
sull’adeguatezza della pena ed il diniego delle attenuanti
generiche),

il motivo è diverso da quelli consentiti,

prospettando solo censure di fatto, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014

di resistenza consumato il 25.8.2008, ricorre per cassazione

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