Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22067 del 03/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22067 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TADDEI DANIELE N. IL 09/11/1972
avverso la sentenza n. 2681/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
04/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione
con riferimento all’omesso giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti sulle contestate
aggravanti.
Il motivo è manifestamente infondato.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una
valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità
qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da
sufficiente motivazione (come nella fattispecie), tale dovendo ritenersi quella che per
giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare
l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, sent. n. 10713 del 25/02/2010,
Contaldo, Rv. 245931).
Inoltre, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 2, sent. n. 4969
del 12/01/2012, dep. 09/02/2012, Doku, Rv. 251809), ai fini del giudizio di comparazione tra
le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen. – la
quale anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 3 I. 5 dicembre 2005, n. 251 deve
ritenersi facoltativa – è sufficiente che il giudice consideri gli elementi enunciati nell’art. 133
cod. pen., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi
tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa
delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 04.12.2014, rideterminava la pena nei
confronti di Taddei Daniele, previo riconoscimento dell’attenuante dì cui all’art. 62 n. 6 c.p.,
nella misura di anni tre, mesi undici di reclusione ed euro 900,00 di multa.

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