Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22066 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22066 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: COSTANTINI FRANCESCA

sul ricorso proposto da:
POLESELLO TATIANA nato il 30/10/1958 a MOTTA DI LIVENZA

avverso l’ordinanza del 07/12/2017 del GIP TRIBUNALE di TREVISO
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Tatiana Polesello ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe che ha revocato
la sospensione del procedimento con messa alla prova disposta con provvedimento
del 23 marzo 2017, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2.

La ricorrente deduce, in primo luogo, violazione di legge e illegittimità

dell’ordinanza impugnata in quanto il gip di Treviso avrebbe disposto la revoca in
violazione dell’art. 168 quater cod. pen., che stabilisce tassativamente i casi a

pervenuta dalla Stazione Carabinieri di Dosson, attestante che, in data
23/08/2017, alla ricorrente era stata contestata, a seguito di un incidente stradale,
la violazione dell’art. 186 co. 7 cod. strada. Il gip, in particolare, avrebbe
erroneamente attribuito rilievo ad una notitia criminis non ancora verificata
giudizialmente, in violazione del principio costituzionale di presunzione di non
colpevolezza, tanto più a fronte dell’occasionalità della condotta e della relazione
dell’Uepe da cui risultava il buon esito della prova. Inoltre, il giudice avrebbe del
tutto omesso di considerare la documentazione prodotta dall’interessata costituita
da copia del ricorso depositato avanti al Giudice di Pace di Treviso, avverso il
verbale di contestazione n. 815785128, elevato in data

28/08/2017, dai

Carabinieri di Dosson, con i relativi allegati nonché del provvedimento del Giudice
di Pace di Treviso del 27/10/2017, con cui veniva sospesa l’efficacia del suddetto
verbale e disposta la trattazione della causa all’udienza al 9/01/2018.
La ricorrente deduce, inoltre, erronea applicazione di legge in relazione alla
inammissibilità della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla
prova in quanto avanzata dal precedente difensore della ricorrente non munito di
specifica procura speciale a tal fine.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, depositata in data 27 marzo
2018, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo, si legge nell’ordinanza impugnata che il giudice ha
ritenuto di dover disporre la revoca della messa alla prova in quanto, alla luce delle

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fronte dei quali essa deve essere disposta, basandosi su documentazione

emergenze probatorie acquisite con riferimento ai fatti di cui alla data del
23.08.2017, la Polesello non poteva più essere ritenuta meritevole del beneficio
atteso che, “a prescindere dall’esito positivo della messa alla prova attestato nella
relazione conclusiva trasmessa dall’UEPE, la medesima aveva tenuto, ancora
sottoposta a prova, una condotta esplicitamente riconducibile alla fattispecie di cui
all’art. 186, co. 7, C.d.S., così dimostrando di non aver colto il disvalore della
condotta già in pregresso tenuta (guida in stato di ebbrezza nel più elevato grado
– lett. c) – e causazione di sinistro), ma, al contrario, assumendo un contegno,

irrispettoso degli operanti intervenuti in loco su richiesta di terzi.” Tale motivazione
si palesa esente da profili di illegittimità posto che il giudice non si è limitato a
dare rilievo alla mera notitia criminis ma ha dato atto di aver valutato gli atti di
causa relativi alla circostanza oggettiva del rifiuto della Polesello di sottoporsi agli
accertamenti alcolimetrici, tenendo conto di tutte le emergenze probatorie
acquisite, non ritenute evidentemente inficiate dall’avvenuta presentazione del
ricorso da parte della interessata avverso il verbale di contestazione elevato dai
CC di Dosson. Giova poi ricordare che l’art. 168

quater,

n. 2 cod. pen.

espressamente prevede la revoca della sospensione del procedimento con messa
alla prova “in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto
non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si
procede” non richiedendo, diversamente da quanto assunto nel ricorso, che per
tale reato sia intervenuta una condanna definitiva. Sul punto, questo Collegio
ritiene pertanto di dover dare continuità al principio per cui in tema di revoca
dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell’art.
168-quater cod. pen., il giudice può valutare anche un procedimento penale in
corso, in quanto, ove la violazione di obblighi sia costitutiva di un’ipotesi di reato,
possono essere apprezzati i fatti storicamente accertati e non è necessario
attendere il passaggio in giudicato dell’eventuale condanna per stabilire se il
condannato sia ancora meritevole del beneficio ottenuto (Sez. 7, n. 37680 del
23/06/2017, Firinu, Rv. 270835). In tale arresto si è correttamente evidenziato
come a questa conclusione possa giungersi anche alla stregua della disciplina
dettata nella contigua materia delle misure alternative laddove è previsto che la
revoca delle stesse, purché sorretta da adeguata motivazione, può essere fondata
su qualsiasi elemento probatorio, compreso il solo rapporto di polizia giudiziaria o
le risultanze di un procedimento ancora in corso, nel senso che ben possono essere
valutati fatti storicamente accertati, costituenti ipotesi di reato riferibili
all’interessato, senza necessità di attendere la definizione del relativo
procedimento penale, assumendo rilievo esclusivamente la valutazione della

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oltreché in violazione del disposto di cui all’art. 186 co. 7 cod. strada, altresì

condotta dell’interessato al fine di stabilire se lo stesso sia meritevole del beneficio
ottenuto (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizi, Rv. 256066).

3. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi, allo stato, una specifica
carenza di interesse ad impugnare della parte, posto che la relativa censura
afferisce ad un provvedimento, quello di ammissione alla messa alla prova, non
più giuridicamente esistente in quanto già revocato dal giudice procedente. Va
infatti ricordato che l’interesse richiesto dall’art. 568., comma 4, cod. proc. pen.,
quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato

sussiste a condizione che il gravame sia idoneo a costituire, attraverso
l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più
vantaggiosa per l’impugnante, rispetto a quella esistente, e nel nuovo giudizio
possa ipoteticamente raggiungersi un risultato, non solo teoricamente corretto,
ma anche praticamente favorevole (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv.
203093; Sez. 1, n. 4340 del 27/02/1997, Battaggia, Rv. 207437; Sez. 6,
Sentenza n. 33573 del 20/05/2015, Pinelli, Rv. 264996).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 2.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così decis , il 6 aprile 2018.
Il Cons
Franc

estensore
Co tantini

Il Presidente
Pyrizia Piccialp

agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e, pertanto, esso

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