Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22065 del 06/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22065 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: COSTANTINI FRANCESCA

rf.
sul ricorso proposto da:
PINTO VERONICA nato il 05/11/1975 a POTENZA parte offesa nel procedimento
PINTO PIETRO nato il 27/01/1978 a POTENZA parte offesa nel procedimento
c/
AQUINO ORNELLA nato il 11/11/1981 a BENEVENTO

avverso il decreto del 17/01/2017 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
/ FRANCESCA COSTANTINI;
sentita la relazione svolta dal Consiglier
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Pinto Veronica e Pinto Pietro propongono ricorso avverso il decreto indicato in
epigrafe con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino
ha disposto l’archiviazione del procedimento penale n. 4475/16 R.G.N.R., iscritto
nei confronti di Aquino Ornella, in relazione al delitto di cui all’art. 589 cod. pen.,
commesso ai danni di Pinto Michele.

all’archiviazione senza che fosse stato dato alcun avviso alle persone offese, che
ne avevano fatto richiesta, circa l’avvenuta presentazione della relativa richiesta
da parte del pubblico ministero. I signori Pinto non avrebbero così avuto alcuna
possibilità di formulare le proprie controdeduzioni ai sensi dell’art. 410 cod. proc.
pen. Quanto alla tempestività del ricorso, si osserva che le persone offese avevano
acquisito contezza della intervenuta archiviazione solo in epoca successiva al
deposito del provvedimento da parte del gip, per merito della diligente iniziativa
di un’altra familiare della vittima, anch’ella persona offesa dal reato, la quale, dopo
aver depositato apposita istanza di copia, in data 28 febbraio 2017, prendeva
visione degli atti del fascicolo e del provvedimento, così rilevando l’omesso avviso
ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen. e, dunque, il vizio di legittimità.
3. Con requisitoria scritta, depositata in data 16.03.2018, il Procuratore generale
ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto con annullamento senza
rinvio del decreto impugnato.
2. Risulta dagli atti che, in data 11 luglio 2016, Pinto Veronica e Pinto Pietro hanno
chiesto di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione del procedimento e
tale avviso, invece, non risulta essere stato effettuato. Conseguentemente, il
provvedimento di archiviazione è stato emesso dal giudice per le indagini
preliminari in violazione del principio del contraddittorio, non avendo le persone
offese potuto concretamente interloquire sulla richiesta del pubblico ministero, con
conseguente nullità del decreto per inosservanza degli artt. 409, comma 5, 127,
comma 5, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in tal senso v. Sez. 6, n. 24273
del 19/03/2013, Tonietto, Rv. 255108; Sez. 2, n. 20186 del 8/02/2013, Azzarà,
Rv. 255968; Sez. 5, n. 5139/2011, 30/11/2010, Cappellotto, Rv. 249694; Sez. 2,
n. 1929 del 22/12/2009, Arcini, Rv. 246040).

2

2. La difesa deduce violazione di legge in quanto il giudice avrebbe proceduto

3. Risulta inoltre rispettato il termine di quindici giorni previsto per la proposizione
del ricorso per cassazione, che, secondo la prevalente giurisprudenza di questa
Corte, decorre dal momento in cui l’interessato abbia avuto effettiva conoscenza
del provvedimento (ex multis, Sez. 4, n. 22227 del 21/04/2016, P.O. in proc. ci
Ignoti, Rv. 267279; Sez. 5, n. 38758 del 25/05/2015, RM, Rv. 265670; Sez. 5, n.
29871 del 25/05/2015, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 265296; Sez. 4, n. 49764 del
13/11/2014, P.O. in proc. c/ Ignoti, Rv. 261172; Sez. 6, n. 25019 del 23/05/2013,
P.O. in proc. Russo, Rv. 255475), avendo le persone offese riferito, in sede di

successiva al 28 febbraio 2017, a seguito dell’acquisizione di copia degli atti del
fascicolo.
3. Dalle argomentazioni che precedono deriva l’accoglimento del ricorso, con
conseguente annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato e
trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, al Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Avellino.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Avellino per l’ulteriore
corso.
Così deciso il 6 aprile 2018.

Il Presidente
Patrizia Picciallr

ricorso, di avere avuto conoscenza dell’avvenuta archiviazione soltanto in data

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA