Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22064 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22064 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TOTOLICI ION N. IL 22/02/1988
avverso la sentenza n. 5064/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35748/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO che in
data 13.2-15.4.2013 confermava la sua condanna per il delitto di
ricorre per

cassazione personalmente ION TOTOLICI, con due atti di ricorso,
uno manoscritto e il secondo dattiloscritto, chiedendo con il
primo riduzione della pena e censurando con il secondo vizi della
motivazione sul diniego dell’esclusione della recidiva e comunque
della prevalenza delle attenuanti generiche.
2. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica
motivazione della Corte distrettuale sui punti oggetto
dell’impugnazione, il motivo è diverso da quelli consentiti,
prospettando solo censure di fatto, precluse in questa sede di
legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014

RESISTENZA AGGRAVATA consumato il 19.1.2010,

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