Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22064 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22064 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: COSTANTINI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISA
nei confronti di:
AHMED HUNAIN JAMIL nato il 27/10/1992
avverso l’ordinanza del 16/10/2017 del GIP TRIBUNALE di PISA
sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato
inammissibile;

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. H Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa ricorre avverso
l’ordinanza in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari ha rigettato
la richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di Ahmed Hunain Jamil,
per il reato di cui all’art. 186 comma 2 bis e 2 sexies cod. strada, ritendendo che
la determinazione della pena non fosse sostenuta da alcun accertamento

dell’imputato e del suo nucleo familiare come richiesto dal comma 1 bis dell’art.
459, come introdotto a seguito della legge 3 agosto 2017, n. 103.
2. Con un unico motivo il pubblico ministero ricorrente deduce l’abnormità del
provvedimento impugnato che imporrebbe al pubblico ministero lo svolgimento di
accertamenti patrimoniali non previsti dal sistema processuale e, subordinando a
tale attività la possibilità di decidere il processo e di applicare la pena,
determinerebbe una anomala regressione del procedimento.
3. Con requisitoria scritta del 19.01.2018, il Procuratore Generale ha chiesto che
il ricorso venga dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Giova rammentare che, in linea generale, l’abnormità dell’atto processuale può
riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga
al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale,
quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del
processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, Di Battista,
Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094. Di seguito, ex
plurimis, Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275; Sez. 2, n. 29382
del 16/5/2014, Veccia, Rv. 259830; Sez. 3, n. 3739 del 24/11/2000).
3. Quanto al decreto penale di condanna, questa Corte ha precisato che le ipotesi
in cui è da ritenersi prevista la possibilità di mera restituzione degli atti al pubblico
ministero da parte del gip investito da una richiesta di emissione del decreto penale
di condanna (art. 459 co.3 cod. proc. pen.) riguardano i profili di legittimità del
rito, in quanto sottoposti al controllo del giudice, di qualificazione giuridica del fatto
(potere connaturale all’esercizio della giurisdizione) o di idoneità e adeguatezza
2

patrimoniale che consentisse di verificare la condizione economica complessiva

della pena con riferimento al caso concreto. In caso di richiesta di decreto penale,
competono infatti al giudice delle indagini preliminari tutti gli ordinari poteri di
valutazione della correttezza formale e sostanziale della proposta, ivi compresa la
valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria,
sicché il rigetto della richiesta del decreto penale fondata su qualsiasi ragione che
rientri nell’esercizio delle valutazioni sulla pena, anche in caso di palese erroneità
di tali valutazioni, non può essere oggetto di impugnazione, salvo il caso di
abnormità che, tuttavia, non può discendere dalla valutazione in punto di congruità

considerato che, secondo quanto disposto dall’art. 53, comma 2, legge 24
novembre 1981, n. 689, ora trasfuso nel comma 1 bis dell’art. 459 cod. proc. pen.,
in caso di sostituzione di pena detentiva con pena pecuniaria si deve tener conto
della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare e
il giudice è comunque investito del potere di valutare la congruità della sanzione
irrogata.
4. Nel caso che occupa, pur non potendo certamente il giudice imporre al pubblico
ministero di compiere accertamenti patrimoniali, il rifiuto di accedere al rito
speciale, dal punto di vista strutturale, non è estraneo al sistema processuale in
quanto fondato su una valutazione che, come chiarito, rientra indubbiamente nelle
prerogative istituzionali del giudice e, sotto il profilo funzionale, non determina
uno stallo del procedimento, giacché il pubblico ministero ha sempre la facoltà di
effettuare i suggeriti approfondimenti circa la condizione patrimoniale complessiva
dell’imputato o procedere nelle forme ordinarie (cfr. in quest’ultimo senso Sez. 5,
n. 8463 del 04/03/2005, P.M. in proc. Singh, Rv. 230884).
5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 6 aprile 2018.

Il Consi
Frances

stensore
osta tini

Il Presidente
Pt tizia

della pena (Sez. 6, n. 6663 del 01/12/2015, PM in proc. R., Rv. 266111). Va infatti

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