Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22064 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22064 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CERELLI GEMMA N. IL 05/08/1955
avverso la sentenza n. 2173/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;
Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza in data 11.04.2014, in parziale riforma della
pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Vasto in data 10.10.2011, nei confronti di
Cerelli Gemma, non applicata la contestata recidiva, rideterminava la pena nei confronti della
medesima nella misura di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa in relazione al
reato di ricettazione.
Il motivo è generico.
Invero, “fra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie, la censura è inammissibile perché priva dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa
delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione
con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputata.