Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22062 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22062 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAGO ANGELO N. IL 28/02/1980
avverso la sentenza n. 5621/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
17/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35643/13 RG

1

ORD INANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata
dal Tribunale di TARANTO in data per reato ex art. 73.5 DPR
309/90 (MARIJUANA), ricorre l’imputato FAGO ANGELO, deducendo
c.p.p..
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è al tempo
stesso generico e diverso da quelli consentiti. Infatti, in sede
di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile
dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129
c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata
ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.
34494 del 13.7-17.10.2006). Né

(Sez. 4, sent.

il giudice può pronunciare

sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza,
insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli
atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente
indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.
sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).

(Sez.6,

Nulla poi il ricorso deduce su

quale elemento determinante ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sarebbe
stato ignorato dalla motivazione.
L’originaria inammissibilità del ricorso e la permanente
legalità della pena in concreto applicata (compatibile ai diversi
limiti edittali) rendono non rilevanti nel caso concreto le
sopravvenute legge n. 10/204 e sentenza della Corte
costituzionale n. 32/2014, anche per quanto riguarda la
prescrizione.

vizi di motivazione per la mancata applicazione dell’art. 129

35643/13 RG

2

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende,
equa al caso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26.2.14

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