Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22062 del 22/03/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 22062 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: NARDIN MAURA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAFFI CRISTIAN nato il 20/04/1989 a BRESCIA
avverso la sentenza del 07/12/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
BRESCIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA
Data Udienza: 22/03/2018
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore Cristian Raffi impugna
la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.U.P. del Tribunale di
Brescia con cui gli è stata applicata la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed
euro tremila di multa in relazione al reato di cui all’art. 589 bis cod. pen.
2.
Con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,
per avere la sentenza omesso di motivare in ordine all’insussistenza delle ipotesi
delle parti sulla base dell’assunto secondo il quale il ricorrente non avrebbe
contestato le risultanze di prova in atti.
3.
Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto dall’interessato,
successivamente all’entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23
giugno 2017 n. 103, per motivi manifestamente infondati, in quanto non diversi
da quelli di cui al disposto dell’art. 448, comma 2^ bis, cod. proc. pen.
4.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il pagamento
delle spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende della somma di
C. 4000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle
ammende
Così deciso il 22/03/2018
Il Coriliere estensore
‘ Malura Nardin
Il Presidente
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di proscioglimento di cui all’art. 129, limitandosi ad applicare la pena su richiesta