Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22062 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22062 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALONGI MARIANO N. IL 02/03/1965
avverso la sentenza n. 1897/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;
Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 08.10.2014, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di
Imperia, in data 09.02.2011, nei confronti di Alongi Mariano, in relazione ai reati di
danneggiamento aggravato e di furto aggravato.
Il motivo è manifestamente infondato per specificità.
Lo stesso ripropone le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591
comma 1 lett. c) c.p.p., all’inammissibilità (Sez. 4, sent. n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv.
216473; Sez. 1, sent. n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, sent. n. 34270
del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, sent. n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv.
237596).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa
delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in
relazione al disposto dell’art. 192 c.p.p.: insufficienza della confessione quale unico elemento
di prova della responsabilità dell’imputato.