Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22061 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 22061 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COLOMBO MATTEO nato il 19/12/1996 a CECINA

avverso la sentenza del 04/10/2017 del TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 04 ottobre 2017 il Tribunale di Milano ha
applicato a Matteo Colombo, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena finale
di anni due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa in relazione ai reato di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, così come riqualificato dalle parti, previa
concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.

a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l’inosservanza dei criteri di cui
all’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena inflitta.

3. Si premette che, in base all’art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., come
introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal
3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo
per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La sentenza che recepisce l’accordo fra le parti va considerata
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal
capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p., per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del
13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), ciò in quanto la richiesta
consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che
implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa i cui termini
formali e sostanziali sono stati inequivocabilmente «accettati» dalle parti con la
richiesta ex art. 444 c.p.p., come pure è stata accettato il trattamento
sanzionatorio.

4. Orbene ciò premesso, si osserva che la sentenza impugnata ha ratificato,
apprezzando la congruità della concordata pena, un accordo sanzionatorio delle
parti che, in difetto di patenti illegalità, non può essere caducato e ciò dà luogo ad
una causa di inammissibilità dichiarabile

de plano, ai sensi delle modifiche

apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.
E’ opportuno rammentare che per qualificare illegale la pena non basta
eccepire che il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo
hanno indotto ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Matteo Colombo,

calcolo non risulti conforme a legge (cfr. Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013,
Rv.257151); circostanza non ricorrente nel caso in esame.

5. Alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge, la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa
delle ammende della somma di euro quattromila.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 09 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Daniela Rita Tornesi
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P.Q.M.

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