Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22061 del 03/05/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22061 Anno 2016
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARBERI MAURO N. IL 27/05/1971
avverso la sentenza n. 10511/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
31/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA
PELLEGRINO;
Data Udienza: 03/05/2016
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 31.03.2014, in riforma della pronuncia di
promo grado emessa dal Tribunale di Tivoli in data 03.05.2013 nei confronti di Barberi Mauro,
previa riqualificazione del reato di cui al capo G nel delitto previsto e punito dagli artt. 582,
585 c.p, e concessa allo stesso l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. in relazione al reato di
tentata rapina di cui al capo A, rideterminava la pena inflitta al medesimo in anni tre di
reclusione ed euro 400,00 di multa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione
con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Il motivo è generico.
Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di
inammissibilità, delta specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le
censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare
gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie, la censura è inammissibile perché priva dei requisiti prescritti dall’art. 581,
comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata
ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed
esercitare il proprio sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al
versamento della somma, che si ritiene equa, di euro millecinquecento a favore della cassa
delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 03.05.2016
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO