Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22060 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22060 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROVATO MARIO N. IL 23/11/1974
avverso la sentenza n. 2185/2013 GIP TRIBUNALE di SALERNO, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35637/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza di applicazione della pena a richiesta
delle parti, deliberata dal GIP di Salerno in data 2.7.2013 per
reato ex art. 73.5 DPR 309/90 (hashish), ricorre per cassazione
motivi di violazione di legge e vizi della motivazione in ordine
alla qualificazione giuridica ed alla quantificazione della pena.
2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo prospetta deduzioni del tutto generiche e diverse da
quelle consentite nel giudizio di legittimità, tenuto conto del
rito alternativo con cui si è proceduto. Nulla deduce il
ricorrente sulle ragioni per cui la qualificazione giuridica
sarebbe erronea; quanto alla pena non contesta che quella
applicata sia corrispondente a quella chiesta, legale.
L’originaria inammissibilità del ricorso e la permanente legalità
della pena in concreto applicata (compatibile ai diversi limiti
edittali) rendono non rilevanti nel caso concreto le sopravvenute
legge n. 10/204 e sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014,
anche per quanto riguarda la prescrizione.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1500 alla Cassa
delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29.1.2014

l’imputato MARIO TROVATO a mezzo dell’avv. Stefania Pierro, con

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