Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22060 del 09/03/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 22060 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAPALE° RINATO FABRIZIO nato il 11/02/1967 a TERMINI IMERESE

avverso la sentenza del 19/10/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI che chiede procedersi alla
correzione dell’errore materiale.

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 08 novembre 2017 il Tribunale di
Termini Imerese, nella funzione di giudice dell’esecuzione, premetteva che:
Rinato Fabrizio Papaieo era stato condannato in primo e in secondo
grado alla pena di mesi due, giorni dieci di arresto ed euro 2.000,00 di
ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 116, comma 13 e 186, comma

con sentenza n. 6197/17 la settima sezione della Corte di cassazione
annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui
all’art. 116, comma 13, cod. strada nelle more oggetto di depenalizzazione
e, conseguentemente, rideterminava la pena da espiare in mesi tre di
arresto ed euro 1.667,00 di ammenda.
Disponeva, pertanto, l’immediata trasmissione degli atti alla Suprema
Corte per i provvedimenti competenti in ordine alla correzione dell’errore
materiale in cui era incorsa la Suprema Corte nella rideterminazione della
pena.

2. Dagli atti acquisiti risulta che il Tribunale di Termini Imerese, con
sentenza emessa in data 03 marzo 2014 dichiarava Rinato Fabrizio Papaleo
responsabile dei reati previsti dagli artt. 186, comma 2, lett. c) e 2

bis

(capo A) e 116, comma 13, cod. strada (capo B), unificati sotto il vincolo
della continuazione e io condannava, con la diminuente dei rito abbreviato,
alla pena di mesi due, giorni dieci di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda.
La pena veniva così determinata: pena per il reato di cui al capo A): mesi
tre di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda; pena per il reato di cui al capo
B): euro 3.500,00. La pena veniva, in concreto, complessivamente stabilita
in mesi tre, giorni quindici di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda (pena
per il reato sub capo A) aumentata ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen.),
diminuita per il rito a mesi due, giorni dieci di arresto ed euro 2.000,00.
2.1. La Corte di appello di Palermo confermava la predetta pronuncia.
2.2. La settima sezione della Corte di cassazione, con sentenza emessa
in data 19 ottobre 2016, annullava la sentenza impugnata senza rinvio
limitatamente al reato di cui al capo B) perché il fatto non è più previsto
dalla legge come reato e rigettava il ricorso nel resto rideterminando la pena
per il solo capo A), in mesi tre di arresto ed euro 1.667,00 di ammenda,
sull’assunto che andava escluso l’aumento irrogato a titolo di continuazione
per la contravvenzione oggi depenalizzata.

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2, cod. strada;

3. Risulta evidente che la Corte Suprema è incorsa in un errore
materiale nel dispositivo della sentenza, nel senso che laddove risulta
rideterminata la pena detentiva «in mesi tre di arresto» deve intendersi «in
mesi due di arresto».
3.1. Manda alla cancelleria per le annotazioni di rito.

P.Q.M.

sentenza della settima sezione penale di questa Corte n. 6197/17 emessa il
19/10/2016 a carico di Papaleo Rinato Fabrizio, nel senso che laddove la pena
detentiva è stata erroneamente determinata in mesi tre di arresto, deve
intendersi correttamente determinata in mesi due di arresto. Manda alla
cancelleria per le annotazioni di rito.
Così deciso il 09/03/2018

Il Consigliere estensore

Il Pre ident

Dani a Rita Tornesi

Fa to Iz

Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della

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