Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2206 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2206 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) VOLPE MARCO N. IL 29/12/1964
avverso la sentenza n. 5819/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;

Data Udienza: 16/11/2012

1) Con sentenza del 24.1.2012 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, dei 24.4.2011, con la
quale Volpe Marco, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
equivalenti alla contestata recidiva e applicata la diminuente per la scelta del rito, era
stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed curo 20.000,00 di multa per il
reato di cui all’art.73 DPR 309/90, revocava la confisca dell’auto in sequestro,
ordinandone la restituzione all’avente diritto.
Propone ricorso per cassazione il Volpe, a mezzo del difensore, denunciando (‘erronea
applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento della
circostanza attenuante di cui al comma V dell ‘art.73 DPR 309/90.
2)11 ricorso è manifestamente infondato.
2.1) La Corte territoriale ha, correttamente, escluso la configurabilità della
circostanza attenuante di cui al comma V dell’art.73, evidenziando, con motivazione
adeguata ed immune da vizi logici, come tale non sindacabile in sede di legittimità, che
non poteva certo parlarsi di minima offensività della condotta dell imputato, tenuto
conto del dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente (cocaina)
detenuta, nonché della realizzazione, come emergeva dal materiale rinvenuto in sede
di perquisizione, di un’attività stabile e non episodica di spaccio.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, “..il giudice è tenuto a
complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli
concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che
attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze
stupefacenti oggetto della condotta criminoso), dovendo conseguentemente escludere
la concedibilita dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad
escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità…” (cfr ex multis
Cass.pen.sez.4 n.38879 del 29.9.2005; conf.Cass.sez.6 n.27052 del 14.4.2008; tale
indirizzo giurisprudenziale è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la sent. n.35737
del 24.6.2010 e dalla sez.4 con la sent.n.43999 del 12.11.2010).
2.2. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
della somma che pare congruo determinare in curo 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somm • di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2012
Il ConsigIir est.
‘dente

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