Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22059 del 15/02/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 22059 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA
nel procedimento a carico di:
DI FELICE LUCA nato il 05/07/1977 a TERAMO
avverso la sentenza del 03/04/2017 del TRIBUNALE di TERAMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
lette le conclusioni del P.G. dott.ssa F. Zacco che ha concluso chiedendo
l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia
sulla confisca, con rinvio sul punto al Tribunale di Teramo, rigettando il ricorso

Data Udienza: 15/02/2018

nel resto.

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 03 aprile 2017 il Tribunale di Teramo
applicava, su concorde richiesta delle parti, a Luca Di Felice, imputato dei reati di
cui agli artt. 186, commi 2 lett. b) e 2 bis, cod. strada e 187, commi 1 e 7,
cod. strada la pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto e giorni
dieci di arresto ed Euro 800,00 di ammenda.
ex officio,

la sanzione amministrativa della

sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei.
1.1. All’imputato veniva contestato:
capo a) di essersi messo alla guida dell’autovettura Citroen C2 tg. EC666DL in
stato di ebbrezza derivante dall’uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico pari a
0,90 g/I.). Con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale.
In Teramo il 13/03/2015;
capo b) di essersi messo alla guida dell’autovettura Citroen C2 tg. EC666DL,
nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo a), in stato di alterazione
psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti accertato mediante
prelievo ed esame di liquidi biologici presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona, che evidenziava l’assunzione di sostanze stupefacenti del
tipo oppiacei (morfina alla concentrazione di 21 ng./ml.).
In Teramo il 13/03/2015.
1.2. Le parti pervenivano alla predetta pena sulla base del seguente
calcolo:
ritenuto più grave il delitto di cui al capo b): pena base mesi sei di arresto
ed euro 1.500,00 di ammenda, ridotta ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen., a mesi
quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, aumentata ex art. 81 cod.
pen., a mesi cinque di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda, ridotta per la
scelta del rito, a mesi tre di arresto e giorni dieci di arresto ed euro 800,00 di
ammenda.
Tale richiesta veniva subordinata alla concessione della sospensione
condizionale della pena.

2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L’Aquila ha
proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza deducendo
l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme
giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale (art.
187, commi 1 e 1 bis, cod. strada, 606, comma 1, lett.b) cod. proc. pen.).

Applicava, nei suoi confronti,

2.1. Deduce l’erronea applicazione della sanzione amministrativa della
sospensione della patente di guida in luogo della revoca prevista
obbligatoriamente dall’art. 187, comma 1 bis cod. strada, previa riqualificazione
dei fatti di cui al capo b), tenendo conto della contestazione di cui al capo a) che
contempla l’aggravante dell’incidente stradale.
2.2. Inoltre denuncia che il giudice ha omesso di pronunciarsi
sull’applicazione della confisca del veicolo, sanzione amministrativa accessoria e
obbligatoria a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 120 del 2010.

parte qua con i provvedimenti conseguenti.

3.

Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione,

dott.ssa Zacco, con la requisitoria scritta depositata in data 11 ottobre 2017,
rileva che, per come si desume dalla determinazione della pena formulata dalle
parti a verbale, l’aggravante di aver provocato un incidente stradale non è stata
evidentemente ritenuta in sentenza. Evidenzia che erroneamente non è stata
disposta la confisca del veicolo.
3.1. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata
limitatamente all’omessa pronuncia sulla confisca, con rinvio sul punto al
Tribunale di Teramo, rigettando il ricorso nel resto.

4. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L’Aquila
è parzialmente fondato, nei limiti che vengono qui di seguito esposti.
4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, va anzitutto evidenziato che, per
come è dato evincere dall’accordo formulato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
dal difensore del Di Felice e dal Pubblico Ministero e recepito dal giudice, sia il
calcolo della pena che la durata della sanzione amministrativa sono state
determinate prescindendo dall’aggravante dell’incidente stradale,
originariamente contestata al capo a) dell’imputazione ed evidentemente
ritenuta insussistente in sede di definizione del procedimento.
Si rileva tuttavia che il giudice di merito non ha fatto corretta
applicazione dell’art. 187, comma 1, terzo periodo, cod. pen. in quanto nella
determinazione della durata della sanzione amministrativa della sospensione
della patente di guida non risulta avere tenuto conto del fatto che l’autovettura
Citroen 2 targata EC666DL, guidata dal Di Felice al momento del fatto, risulta
appartenente a Bianca Marchione e, dunque, a persona estranea al reato.

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2.3. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata in

4.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la confisca del
predetto veicolo non può essere disposta in quanto appartenente a persona
estranea al reato.

5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla
determinazione della sospensione della patente di guida dell’imputato con rinvio
al Tribunale di Teramo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della
sospensione della patente di guida dell’imputato con rinvio al Tribunale di
Teramo.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 15 febbraio 2018

Il Consigliere estensore
DanielaAita Tornesi

Il Presidente
ratrizia Picci
‘1)Q-

j2rez.-

Il ricorso va rigettato nel resto.

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