Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22058 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22058 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
KALTOUM WASSIM N. IL 20/10/1984
avverso la sentenza n. 455/2013 GP TRIBUNALE di PADOVA, del
28/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

35565/13 RG

1

ORDINANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal GiP Tribunale
di PADOVA in data 28.5.13 per reato ex art. 73 DPR 309/90 (EROINA), ricorre
personalmente l’imputato WASSIM KALTOUM deducendo vizi di motivazione per
la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..

diverso da quelli consentiti. Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa
dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le
parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione
del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p.
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4,
sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di

proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.4.2009).

Nulla poi il ricorso deduce su quale elemento

determinante ai sensi dell’art. 129 c.p.p. sarebbe stato ignorato dalla
motivazione.
L’originaria inammissibilità del ricorso e la permanente legalità della pena in
concreto applicata (compatibile ai diversi limiti edittali) rendono non rilevanti nel
caso concreto le sopravvenute legge n. 10/204 e sentenza della Corte
costituzionale n. 32/2014, anche per quanto riguarda la prescrizione.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.14

2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è al tempo stesso generico e

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